Cassazione Civile, Sentenza n. 32145/2022 del 31/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione INVIM notificato il 16/01/2012, emanato in seguito a precedente giudizio (sentenza n.377/10/2007) che aveva ridotto la base imponibile. La contribuente deduceva la decadenza ai sensi dell'art.76 d.P.R. n.131/1986; l'Agenzia sosteneva la tempestività dell'atto. Parallelamente la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata ai sensi dell'art.6 d.l. n.119/2018, richiesta rigettata dall'Amministrazione perché l'atto sarebbe atto di mera liquidazione non definibile. In Cassazione è stata impugnata la questione relativa al diniego della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso della contribuente avverso il diniego della definizione agevolata: l'atto impugnato non è un atto di mera liquidazione ma va qualificato quale atto impositivo, alla luce della disciplina ratione temporis e del fatto che il giudicato sulla sentenza originaria si estendeva solo al valore imponibile lasciando altri profili della tassazione suscettibili di contestazione. Pertanto la lite è stata dichiarata definibile, il procedimento estinto per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è stato applicato il 'doppio contributo unificato'.
Norme richiamate
Riferito dalla contribuente per la deduzione di decadenza. Nel caso la Corte non ha deciso sul punto di decadenza, avendo risolto la questione preliminare della definibilità, ma il motivo iniziale invocava la decadenza prevista da tale norma.
d.l. n.119 del 2018, conv. in l. n.136 del 2018, artt.6 e 7
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie. La Corte interpreta tali disposizioni nel senso che si applicano alle controversie in cui sia parte l'Agenzia e che abbiano ad oggetto un atto impositivo; escludono invece le controversie aventi ad oggetto atti di mera liquidazione. Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che l'atto, pur essendo un avviso di liquidazione, si qualifichi come atto impositivo e dunque la lite rientra nella disciplina di definibilità.
Richiamata in relazione alla distinzione tra accertamento e liquidazione: la legge del 1995 ha accorpato in alcuni casi i momenti dell'accertamento e della riscossione, postergando in tali ipotesi la decorrenza della decadenza al passaggio in giudicato. La Corte osserva tuttavia che tale accorpamento non è automaticamente applicabile a fattispecie anteriori o diverse.
Norme del sistema originario delle imposte (registro, INVIM, imposte ipocatastali) che prevedevano la possibilità di rettifica del valore dei beni; sulla base di tale sistema la Corte ritiene che, anche dopo un giudicato su un profilo (valore), permangano profili residui non vincolati che rendono l'atto successivo più che una mera liquidazione.
Sez. U, n. 18298 del 25/06/2021 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
Viene richiamata per affermare il principio secondo cui le disposizioni sul condono/definizione agevolata si applicano solo alle controversie relative ad atti impositivi e che non rientrano nella definizione agevolata gli atti di mera liquidazione emanati senza esercizio di poteri discrezionali dell'Amministrazione.
d.l. n.137 del 2020, art.23, comma 8-bis e d.l. n.228 del 2021, art.16, comma 1
Richiamati in relazione al procedimento (trattazione in camera di consiglio senza discussione orale), regolano modalità processuali e trattazione dei ricorsi in determinate condizioni straordinarie.
Massime di principio
- Per la definizione agevolata (art.6 d.l.119/2018) conta la qualificazione astratta dell'atto impugnato: sono definibili le liti relative ad atti impositivi; non rientrano, in linea generale, gli atti che siano realmente meri atti di liquidazione privi di esercizio discrezionale dell'Amministrazione.
- Un avviso di liquidazione emesso dopo un giudicato non è automaticamente atto di mera liquidazione: se il giudicato originario ha vincolato solo un profilo (es. il valore) e permangono altri profili soggetti a contestazione, l'atto amministrativo successivo può essere qualificato come atto impositivo e dunque definibile.
- La qualificazione della lite come definibile non dipende dalle specifiche eccezioni sostanziali svolte dalle parti nel singolo giudizio (p.es. deduzioni di decadenza), ma dal tipo di atto impugnato e dalla funzione sostanziale dell'atto stesso.
- Il diniego amministrativo di accesso alla definizione agevolata può essere impugnato e la Corte di legittimità verifica se l'atto sia effettivamente escluso dal novero degli atti definibili in base alla normativa e alla giurisprudenza consolidata.
- In caso di definizione agevolata accolta, il procedimento viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; non si applicano misure sanzionatorie processuali come il 'doppio contributo unificato' che riguardano rigetto o inammissibilità.
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