Cassazione Civile, Sentenza n. 32138/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento relativi al 2004 (due IRES e un'IRAP) emessi dalla Direzione Regionale della Lombardia che rettificavano il reddito imponibile ritenendo eccessiva la variazione della riserva sinistri iscritta in bilancio per Euro 18.291.891,19, dichiarata dall'Ufficio indeducibile ai sensi dell'art. 111 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Le decisioni di merito (CTP e CTR Lombardia) avevano dato torto all'Amministrazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione; in pendenza del giudizio la società resistente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e ha documentato il versamento dell'importo dovuto con riferimento ai tre avvisi (TMB08200320/2009; TMB08200319/2009; TMB09200466/2009).
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto e la materia del contendere è cessata in quanto la resistente ha validamente depositato la domanda di definizione agevolata e comprovato il versamento dovuto; non essendo intervenuto diniego dell'Amministrazione entro il termine previsto (31 luglio 2020) e non essendo stata richiesta la trattazione del giudizio entro il 31 dicembre 2020, si applica l'estinzione prevista dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dalla norma.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
commi 10 e 13, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie a fronte di domanda e versamento dell'importo dovuto; se l'Amministrazione non comunica diniego entro il termine previsto (31/07/2020) e la parte non chiede la trattazione del giudizio entro il 31/12/2020, il giudizio va dichiarato estinto; la norma prevede inoltre che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 111
Norma richiamata dall'Amministrazione per contestare la deducibilità delle variazioni di riserva sinistri; impone criteri di valutazione e prudenza nella determinazione delle riserve tecniche assicurative ai fini fiscali. Nel caso concreto l'Ufficio aveva ritenuto la variazione eccessiva e quindi indeducibile, mentre le giurisdizioni di merito avevano invece respinto tale censura.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
art. 23, comma 8-bis, come inserito dalla legge di conversione n. 176/2020 e richiamato nella successiva normativa di conversione
Prevede la possibilità di trattare le cause in camera di consiglio senza discussione orale in determinate circostanze (misure emergenziali/procedure semplificate); nella vicenda la trattazione si è svolta in camera di consiglio ai sensi di tale disciplina e delle successive modifiche normative.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 estingue il giudizio se il contribuente presenta la domanda nei termini e prova il versamento dovuto, e se l'Amministrazione non comunica diniego entro il termine di legge; pertanto l'estinzione è una soluzione procedurale che prescinde dal merito della controversia.
- È indispensabile depositare tempestiva documentazione probatoria (domanda presentata nei termini e ricevute di pagamento) nel giudizio pendente per ottenere la declaratoria di estinzione.
- Se nessuna delle parti richiede la trattazione del giudizio entro il termine fissato dalla norma derogata, il tribunale deve dichiarare estinto il processo; ciò vale anche in sede di Cassazione quando le condizioni sostanziali della definizione agevolata sono soddisfatte.
- Le spese processuali in caso di estinzione per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo o diversa previsione normativa.
- La definizione agevolata può essere strategicamente utilizzata dal contribuente anche in presenza di pronunce favorevoli di merito: produce estinzione della controversia evitando ulteriori incertezze e costi del processo, ma comporta il pagamento concordato e gli effetti di cui alla normativa di riferimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32061/2022 del 31/10/2022
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32069/2022 del 31/10/2022
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32092/2022 del 31/10/2022
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32129/2022 del 31/10/2022
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32139/2022 del 31/10/2022
- Sentenza civile · 31 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 32141/2022 del 31/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →