Cassazione Civile, Sentenza n. 32069/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Agenzia ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8681/2021, che aveva ritenuto tardivo il ricorso per cassazione notificato il 22 ottobre 2019 rispetto al termine di scadenza dell'11 ottobre 2019. L'Agenzia ha sostenuto che era intervenuto un primo tentativo di notifica il 9 ottobre 2019, poi inefficace perché inviato per errore al procuratore che aveva rappresentato il contribuente solo in primo grado; perciò la rinnovazione della notificazione avrebbe dovuto conservare gli effetti della prima, se l'errore non fosse stato imputabile al notificante. La richiesta di revocazione è stata proposta ai sensi degli artt. 395 n. 4) e 391-bis c.p.c.; la questione comprendeva anche riferimenti alla sospensione dei termini prevista dall'art. 6 del D.L. 118/2019.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la Corte di legittimità aveva correttamente valutato la tardività della notificazione del 22 ottobre 2019 e che la circostanza del tentativo di notificazione del 9 ottobre 2019, non esplicitamente considerata nell'ordinanza, non poteva mutare il giudizio senza che l'Agenzia dimostrasse l'incolpevolezza dell'errore e la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio. La giurisprudenza richiede prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non sia imputabile al notificante e che la rinnovazione sia avvenuta entro termine ragionevolmente contenuto; l'Agenzia non ha fornito tale prova. Inoltre, l'errore invocato non è risultato essenziale e decisivo in senso tale da alterare la decisione. Conseguentemente la Corte ha condannato l'Agenzia alle spese di giudizio, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese.
Norme richiamate
Norma che consente la revocazione per errore di fatto. La Corte ha ritenuto che, per ricorrere a tale rimedio, l'errore invocato deve essere essenziale e decisivo, cioè connesso causalmente alla decisione impugnata; nel caso concreto non ricorrevano tali presupposti.
Richiamato come norma procedurale relativa alla revocazione e alla rinnovazione del procedimento; la Corte ha valutato che non sussistono gli elementi necessari per accogliere la revocazione ai sensi combinati con art. 395 n. 4).
art. 6 D.L. 118/2019
Riferimento normativo sulla sospensione dei termini processuali invocata dall'Agenzia. La Corte ha confermato la scadenza del cosiddetto termine lungo l'11 ottobre 2019 e ha ritenuto irrilevante, ai fini della tempestività, la sola asserita prima notifica se non provata l'incolpevolezza dell'errore e la corretta ripresa del procedimento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sez. un., n. 13394/2022 e altre pronunce richiamate
La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui la ripresa di una procedura notificatoria non perfezionata conserva gli effetti della prima solo se il mancato perfezionamento non è imputabile al notificante e la ripresa avviene con tempestività. Senza prova di non imputabilità e di tempestiva ripresa, la notificazione rinnovata non mantiene la data iniziale.
Massime di principio
- La notificazione non perfezionata conserva i suoi effetti solo se il notificante dimostra che il mancato perfezionamento non gli è imputabile e che ha ripreso il procedimento con tempestività; l'onere probatorio grava sul notificante.
- Per ottenere la revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c. è necessario dimostrare che l'errore era essenziale e decisivo, ossia che senza quell'errore la decisione sarebbe stata diversa.
- Una semplice affermazione di aver tentato una prima notificazione non è sufficiente: bisogna provare le circostanze che rendono non imputabile l'errore (ad esempio prova di invio a indirizzo errato non dipendente dalla diligenza del notificante) e l'immediata ripresa dell'atto.
- Se la Corte ha valutato la tardività sulla base dei documenti e delle eccezioni del controricorrente, il rimedio di revocazione incontra un alto grado di difficoltà salvo prova forte e documentata dell'errore non imputabile.
- In caso di dubbi sulla correttezza del domicilio eletto o sull'individuazione del difensore, il notificante deve attivarsi con rapidità e conservare documentazione della prima notifica e dei tentativi successivi per poter fondare una richiesta di conservazione degli effetti della prima notificazione.
- La sospensione normativa dei termini (es. D.L. che sospende termini feriali) va valutata precisamente nel conteggio dei giorni; tuttavia ciò non giustifica la mancata prova dell'incolpevolezza dell'errore nella notificazione.
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