Cassazione Civile, Sentenza n. 32139/2022 del 31/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Getri S.r.l., cessionaria di ramo d'azienda della Rete Service S.r.l., ha impugnato due cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati sulle dichiarazioni della Rete Service per gli anni 2004-2005, deducendo, tra altri motivi, la nullità/irregolarità dell'iscrizione a ruolo per mancata preventiva escussione del patrimonio della cedente (beneficium excussionis) ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 e contestando l'operatività della responsabilità a carico del cessionario prima di aver accertato l'incapienza del patrimonio della cedente; ulteriori questioni processuali (sottoscrizione dell'appello, motivazione della sentenza) sono state sollevate ma non decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, in particolare il quinto motivo, ritenendo che la CTR non abbia valutato correttamente l'eccezione del beneficium excussionis e non abbia effettuato l'accertamento di fatto richiesto dalle Sezioni Unite circa l'insufficienza del patrimonio della cedente. La sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché effettui gli accertamenti di fatto e applichi il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite; è stata dichiarata inammissibile la comparsa di controricorso del solo MEF non parte nel doppio grado; è stata altresì respinta/incassata l'inammissibilità di alcuni motivi processuali non pertinenti. Rimessa anche la decisione sulle spese al giudice di rinvio.
Norme richiamate
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
La norma riconosce la responsabilità del cessionario con beneficio di preventiva escussione del cedente; la Corte precisa che il cessionario può opporre il beneficium excussionis in sede di impugnazione della cartella e che il giudice deve accertare l'insufficienza del patrimonio della cedente secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite.
D.P.R. n. 600/1973 art. 36-bis e D.P.R. n. 633/1972 art. 54-bis
richiamate come norme che disciplinano il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali
Giustificano la formazione degli accertamenti che hanno portato alle iscrizioni a ruolo; non incidono direttamente sul beneficio di preventiva escussione, ma costituiscono il presupposto del credito iscritto.
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza di merito; implicazioni procedurali sulle modalità di decisione in primo grado.
Norma processuale richiamata con riguardo alla sottoscrizione degli atti di parte nell'appello; la Corte ha ritenuto l'eccezione attinente all'art.53, ma ha dichiarato inammissibile il motivo di cassazione che la formulava in modo improprio.
Richiama la regola sull'onere della prova: in mancanza di prove chiare l'esito dell'impugnazione dipende da chi grava l'onere probatorio secondo la fattispecie e la natura societaria, come precisato dalle Sezioni Unite.
Cass. SS.UU., sent. n. 28709/2020
Principio di diritto applicato: il socio/cessionario può eccepire il beneficium excussionis in sede di impugnazione della cartella; l'onere della prova sull'insufficienza del patrimonio sociale varia a seconda della forma societaria (per società semplice/irregolare incombe sul socio provare la capienza del patrimonio sociale; per SNC, SAS, SPA incombe sull'amministrazione provare l'insufficienza totale o parziale, salvo prova contraria 'aliunde'). La Corte ha esteso e applicato tale principio alla fattispecie dell'art.14 d.lgs.472/1997.
Massime di principio
- Il cessionario di azienda o di ramo d'azienda può opporre, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, il beneficium excussionis: non si tratta di un vizio formale della cartella, ma di una difesa sostanziale che richiede accertamenti sulla capienza patrimoniale della cedente.
- Il giudice deve eseguire un accertamento di fatto sull'insufficienza del patrimonio della cedente prima di ritenere legittima la riscossione sul cessionario; la decisione va adottata avendo riguardo all'onere della prova stabilito dalle Sezioni Unite.
- L'onere della prova si distribuisce in funzione della forma societaria: per società semplice/irregolare il coobbligato deve provare la capienza del patrimonio sociale; per SNC, SAS, SPA e SPA-like è l'amministrazione a dover provare l'insufficienza, salvo prova contraria.
- La mancata preventiva escussione del patrimonio del cedente non rende automaticamente nulla la cartella di pagamento: è, invece, materia di decisione nel giudizio di impugnazione con possibile accoglimento se risultano gli elementi probatori a favore del cessionario.
- In situazioni analoghe, il cessionario/contribuente dovrebbe raccogliere e documentare elementi idonei a dimostrare la capienza del patrimonio della cedente alla data del trasferimento (bilanci, atti di liquidazione, cancellazioni, documentazione bancaria, atti di cessione di quote) e sollevare l'eccezione del beneficium excussionis nel giudizio di impugnazione.
- L'amministrazione finanziaria, se intende agire direttamente contro il cessionario, deve poter dimostrare l'insufficienza del patrimonio della cedente per poter superare l'eccezione del beneficiario della preventiva escussione.
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