Cassazione Civile, Sentenza n. 32129/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'anno d'imposta 2005 relativa alla deducibilità IRES di una svalutazione crediti (euro 2.028.735,94) operata dalla consolidata Carifin per crediti derivanti da finanziamenti concessi mediante cessione del quinto dello stipendio. L'Agenzia contestava che tali crediti, essendo coperti da garanzia assicurativa (ex art. 54 DPR n.180/1950), dovessero essere esclusi dal plafond forfettario di deducibilità previsto dall'art. 106, terzo comma, TUIR, nonché che la copertura assicurativa impedisse la deduzione contemporanea della svalutazione. L'Ufficio ha inoltre richiamato norme civilistiche e tributarie (art. 101 TUIR, art. 2426 c.c.) per sostenere che i recuperi a tassazione escluderebbero la perdita deducibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e quindi confermato la decisione favorevole alla società adottata dalla Commissione tributaria regionale. La Corte ha ribadito il principio secondo cui l'art. 106, comma 3, TUIR consente la deducibilità delle svalutazioni per l'importo non integralmente coperto da garanzia assicurativa e che la garanzia 'ex lege' di cui all'art. 54 DPR n.180/1950 copre solo alcuni rischi (assicurazione sulla vita e rischio di perdita dell'impiego), rimanendo esclusi rischi come l'insolvenza del datore di lavoro o la perdita temporanea dello stipendio. Pertanto, la svalutazione dedotta dalle società è ammissibile nei limiti previsti; il ricorso è stato respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 10.000,00 per compensi, oltre il rimborso spese forfettarie del 15% e euro 200,00 per esborsi.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 106, terzo comma
testo ratione temporis richiamato nella sentenza
Consente la deducibilità delle svalutazioni dei crediti per l'importo non coperto da garanzia assicurativa; tale deducibilità opera anche quando la garanzia è parziale o limita la copertura a specifici rischi (ad es. garanzia 'ex lege' art.54 DPR 180/1950)
d.P.R. n. 180/1950, art. 54
norma citata nella decisione
La garanzia prevista per la cessione del quinto è limitata essenzialmente all'assicurazione sulla vita e al rischio di perdita dell'impiego; non copre, invece, eventi come l'insolvenza del datore di lavoro o la riduzione temporanea dello stipendio, sicché non esclude automaticamente la deducibilità della svalutazione dei crediti
d.lgs. n. 87/1992 (richiamato in relazione agli enti creditizi)
citato nel quadro normativo richiamato dall'art. 106
Individua gli enti creditizi/finanziari cui si applicano specifiche regole di deducibilità delle svalutazioni
art. 101 TUIR
menzionato nel ricorso dell'Amministrazione
Richiamato dall'Amministrazione per argomentare sull'esclusione di alcune componenti dal concetto di perdita, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione normativa che ammette la deducibilità per la parte non assicurata
art. 2426 c.c.
menzionato nel ricorso dell'Amministrazione
Richiamato per principi contabili relativi alla valutazione dei crediti e delle svalutazioni; non ha impedito la deducibilità delle svalutazioni parzialmente coperte da garanzia
d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis e d.m. 9 giugno 2004, art. 3
norme richiamate in relazione alla rettifica del modello CNM
Norme procedurali amministrative utilizzate dall'Amministrazione per rettificare il modello dichiarativo; non determinate nel merito della questione di deducibilità
Massime di principio
- La deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi/finanziari ai sensi dell'art. 106, comma 3, TUIR si applica solo alla parte non coperta da garanzia assicurativa; se l'assicurazione è parziale o limita la copertura a determinati rischi, la parte non coperta resta deducibile nei limiti forfettari previsti
- La garanzia prevista dall'art. 54 DPR n.180/1950 per la cessione del quinto non esaurisce tutte le fattispecie di rischio: la sua limitazione (vita e perdita dell'impiego) implica che altri rischi rilevanti ai fini della perdita del credito possono rendere legittima la svalutazione dedotta
- Non è automaticamente esclusa la deducibilità perché esiste una polizza assicurativa: occorre esaminare la portata della copertura (quantitativa e qualitativa) e verificare se il rischio che ha determinato la perdita è effettivamente protetto dalla polizza
- Nelle operazioni di fiscalità di gruppo (consolidato) le rettifiche operate dall'Amministrazione mediante strumenti procedurali (es. art. 41-bis DPR 600/1973) possono essere impugnate e, sul piano sostanziale, valutate alla luce delle regole di deducibilità specifiche per il settore creditizio
- Per operare scelte difensive in casi analoghi è opportuno documentare la effettiva estensione della copertura assicurativa e quantificare la parte di rischio non garantita, dimostrando la ragionevolezza dell'accantonamento nel bilancio
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