Cassazione Civile, Sentenza n. 32061/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione a precetto notificato per il pagamento di onorari e spese (Euro 5.587,89 più Euro 394,19), deducendo: nullità del precetto per difetto di procura e mancata indicazione delle date; errore nell'indicazione degli importi dovuti per le spese di appello e per il compenso dell'atto di precetto (si sosteneva che gli importi dovuti fossero inferiori rispetto a quelli richiesti). Il Tribunale accolse parzialmente l'opposizione riducendo l'importo esecutato; la Corte d'appello accolse parzialmente l'appello degli intimanti aumentando l'importo esecutivo e ponendo a carico del ricorrente la maggior parte delle spese. In Cassazione il ricorrente censura la decisione della Corte d'appello con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere posto a suo carico la quasi totalità delle spese nonostante la sua vittoria parziale nei vari gradi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia erroneamente qualificato come "soccombenza reciproca" l'accoglimento in misura ridotta della domanda proposta in un unico capo e, sul punto, ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'accoglimento sensibilmente ridotto di un'unica domanda non configura di per sé soccombenza reciproca e non legittima la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della controparte, potendo al massimo giustificare la compensazione totale o parziale delle spese ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. Alla luce di ciò la sentenza impugnata è stata cassata e (secondo l'uso formulare) rinviata al giudice di merito per un nuovo regolamento delle spese conforme al principio enunciato (la motivazione censura la condanna del ricorrente a pagare i nove decimi delle spese).
Norme richiamate
art. 91 cod. proc. civ.
Principio di soccombenza: normalmente la parte soccombente è condannata al rimborso delle spese. La Corte richiamando tale norma sottolinea che il principio ha portata generale ma non assoluta.
art. 92 cod. proc. civ.
Consente la compensazione totale o parziale delle spese in presenza di determinate condizioni (es. soccombenza reciproca, violazione del dovere di correttezza, o altri giustificati motivi). La Cassazione precisa che la compensazione è ammessa solo nei casi consentiti e con motivazione: l'accoglimento ridotto di un'unica domanda non determina automaticamente soccombenza reciproca.
art. 88 cod. proc. civ.
Richiamato nel ragionamento sul dovere di correttezza processuale: la ripetizione delle spese in favore dell'altra parte può essere disposta se rilevata una trasgressione del dovere di correttezza.
art. 96 cod. proc. civ.
Riferito nel contesto delle responsabilità per lite e delle conseguenze per chi agisce o resiste temerariamente; distinto dalla regolazione ordinaria delle spese che ha natura indennitaria.
art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (conv. l. 10 novembre 2014, n. 162)
Aveva introdotto criteri tassativi per la compensazione (es. assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza); la Corte ricostruisce la storia normativa e osserva che successivi interventi giurisprudenziali e costituzionali hanno rimodulato la portata di tali limitazioni.
sentenza Corte costituzionale n. 77/2018
Ha dichiarato incostituzionale la limitazione e ha riconosciuto che il giudice conserva un potere discrezionale di compensazione anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni; la Cassazione utilizza tale pronuncia per ricordare la necessità di motivare la compensazione.
art. 45 e art. 2 legge n. 69/2009 e legge n. 263/2005
Richiamate nella ricostruzione storica delle modifiche legislative che hanno progressivamente limitato e poi parzialmente riaperto il potere del giudice di compensare le spese, evidenziando l'evoluzione normativa e le restrizioni introdotte e poi temperate.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5 comma 1
Men- zionato per il principio che la liquidazione delle spese dovute alla parte vittoriosa va calcolata in base al decisum; la Corte richiama che la liquidazione delle spese prende riferimento al contenuto della decisione.
art. 111 e art. 24 Cost.
Richiamati come parametri costituzionali: art. 111 (ragionevole durata del processo) e art. 24 (diritto di difesa). La Corte osserva che un ampliamento eccessivo della compensazione potrebbe disincentivare l'esercizio del diritto di azione e incidere sul diritto di difesa.
Massime di principio
- L'accoglimento, anche sensibile, in misura ridotta di un'unica domanda articolata in un unico capo non configura automaticamente soccombenza reciproca e non legittima di per sé la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della controparte.
- La soccombenza reciproca è configurabile con maggiore chiarezza quando nel medesimo processo sono state proposte domande contrapposte tra le stesse parti o quando l'attore ha articolato l'unica domanda in più capi, alcuni dei quali sono stati accolti e altri rigettati.
- L'art. 92 c.p.c. consente la compensazione totale o parziale delle spese solo se ricorrono i presupposti previsti e con adeguata motivazione: il giudice deve indicare i motivi che giustificano la compensazione.
- Il principio di soccombenza resta la regola generale per l'assegnazione delle spese; deroghe ampie fondate sul principio di causalità richiedono prudenza perché possono scoraggiare l'esercizio del diritto di azione e complicare la liquidazione delle spese.
- In opposizione a precetto o in casi di errori negli importi, il comportamento delle parti (es. riconoscimento dell'errore ma mancata rinuncia esplicita) e l'esito complessivo del giudizio sono fattori rilevanti per la determinazione del regolamento delle spese: l'errore non annulla automaticamente il diritto della parte ad ottenere rimborsi se non vi è stata rinuncia.
- In caso di dubbio, i giudici di merito dovranno motivare con chiarezza la scelta tra condanna alle spese, compensazione o esenzione, tenendo conto sia dell'esito complessivo del giudizio sia delle specifiche circostanze che hanno reso necessaria la lite.
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