Cassazione Civile, Sentenza n. 32092/2022 del 31/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto sussistente un vizio di ultra-petizione del Tribunale di Pavia (per avere deciso sulla demolizione della condotta fognaria e della rete metallica senza che tali domande fossero state specificamente proposte), nonché diverse censure relative a: mancata valutazione di atti e perizie, interpretazione dell'atto divisionale del 1962 (condominialità del compendio), qualificazione delle opere edilizie delle resistenti (ristrutturazione vs nuova costruzione e conseguente rispetto delle distanze), e questioni processuali sulla produzione documentale in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato parzialmente inammissibile la produzione documentale tardiva dei ricorrenti (in particolare la sentenza della C.A. del 2021) e ha respinto le eccezioni di nullità formale del controricorso. Sul merito ha accolto il terzo motivo: il Tribunale di Pavia aveva sì pronunciato sulla demolizione della condotta fognaria e della rete metallica, ma la domanda di primo grado (che chiedeva la demolizione di "tutte le opere o manufatti illegittimamente e/o abusivamente compiuti" e menzionava le "condutture interrate") comprendeva implicitamente l'azione negatoria/di accertamento dell'inesistenza o dell'aggravamento della servitù fognaria; quindi la Corte d'Appello ha sbagliato nel ritenere l'ultra-petizione e la pronuncia in ordine a quelle opere. Di conseguenza la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa a tale vizio e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano per nuovo esame secondo i principi enunciati. Altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: il primo motivo è stato in gran parte respinto, il secondo assorbito, il quarto e il quinto inammissibili.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: va valutato con attenzione, ma la Corte segnala che una domanda generica di demolizione di "tutte le opere o manufatti" può implicitamente comprendere l'accertamento negativo della servitù o del suo aggravamento; dunque non sempre sussiste ultra-petizione quando il provvedimento riguarda opere indicate nelle conclusioni anche in termini generici.
art. 372 c.p.c.
Limitazione alla produzione di documenti nel giudizio di cassazione: sono ammissibili solo i documenti attinenti alla nullità della sentenza impugnata, all'ammissibilità processuale del ricorso/controricorso o al maturare di un successivo giudicato; documenti nuovi sulla fondatezza del merito sono inammissibili.
art. 348 ter c.p.c.
Istituto della "doppia conforme": quando decisione di secondo grado è conforme a quella di primo grado (o fondata sul medesimo iter argomentativo) la sindacabilità in cassazione è limitata e i motivi ex art. 360 n.5 c.p.c. sono preclusi salvo che si dimostri diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 360 c.p.c. (n.3 e n.5)
N.3 (violazione di norme di diritto): utilizzato per censire errori di diritto; N.5 (omesso esame di fatti decisivi) è soggetto a limiti in presenza di doppia conforme e richiede specificazione puntuale dei fatti omessi.
art. 287 e 288 c.p.c.
Correzione degli errori materiali nelle sentenze: un'inesatta indicazione del nome di una parte nell'epigrafe è errore materiale emendabile se dal testo risulta con sufficiente chiarezza l'identità delle parti.
art. 300 c.p.c.
Regole sulla prosecuzione del processo dopo il decesso di una parte: la cassazione deve essere proposta nei confronti degli eredi se durante il giudizio questi sono intervenuti; l'epigrafe erronea non invalida se l'identità è chiara.
art. 1117 c.c.
Elencazione delle parti comuni negli edifici e presunzione di condominialità: può essere superata da prova contraria emergente dal titolo; l'interpretazione dell'atto divisionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione.
art. 1362 ss. c.c.
Canoni di interpretazione dei negozi: il sindacato di legittimità può investire errori di diritto nell'ermeneutica, ma non la semplice diversa ricostruzione plausibile della volontà negoziale effettuata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Una domanda generica di demolizione di "tutte le opere o manufatti" può implicitamente contenere la domanda di accertamento negativo della servitù o del suo aggravamento (actio negatoria); pertanto non sempre sussiste ultra-petizione se il giudice ordina demolizioni coerenti con le conclusioni.
- In cassazione la produzione di documenti nuovi è ammessa solo se attiene alla nullità della sentenza, all'ammissibilità del ricorso/controricorso o alla formazione di un successivo giudicato; per nuove prove sul merito va usato altro rimedio (es. revocazione).
- L'errore materiale nell'intestazione della sentenza (es. nome di una parte deceduta) non invalida la pronuncia se dal corpo della decisione risulta chiaramente l'identità delle parti e il loro ruolo processuale.
- La qualificazione delle opere edilizie (ristrutturazione vs nuova costruzione) e l'interpretazione del titolo di divisione sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in presenza di 'doppia conforme' la possibilità di rimettere in discussione tali valutazioni in cassazione è fortemente limitata.
- Per proporre censure efficaci in cassazione è essenziale specificare con precisione i fatti e i canoni di diritto che si ritengono violati; motivi generici o multi-profili non superano il filtro di ammissibilità.
- Il ricorso alla giurisprudenza di riferimento (es. qualificazione dell'azione di rimozione come actio negatoria servitutis) è utile per dimostrare l'inclusione implicita di domande quando le conclusioni di primo grado menzionano opere specifiche (es. condutture interrate).
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