Cassazione Civile, Ordinanza n. 04599/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il Ministero della giustizia ha impugnato in Cassazione il decreto della Corte d’appello che, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001, aveva solo parzialmente accolto la sua opposizione avverso la liquidazione dell’indennizzo da irragionevole durata di un giudizio presupposto di accertamento dell’obbligo del terzo, iniziato nel 2005 e definito nel 2019. In particolare, il Ministero ha contestato: 1) con il primo motivo, la legittimazione e il diritto all’equa riparazione dell’avvocata che nel giudizio presupposto era stata ritenuta priva di legittimazione attiva, sostenendo che il termine semestrale per proporre la domanda fosse decorso e che, comunque, mancassero i presupposti del diritto all’indennizzo; 2) con il secondo motivo, il computo della durata irragionevole, la quantificazione dell’indennizzo, la considerazione della ridotta alea del giudizio presupposto, la motivazione del decreto e l’applicazione del limite correlato alla posta in gioco ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento presupposto, anche se contumaci o comunque soccombenti nel merito, poiché la decisione produce effetti e il ritardo genera comunque un pregiudizio. Ha inoltre escluso che l’infondatezza della pretesa nel giudizio presupposto osti di per sé all’equa riparazione, salvo consapevolezza originaria o sopravvenuta della sua infondatezza prima del superamento della durata ragionevole. Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato in parte l’inammissibilità delle censure perché nuove e non risultanti trattate nel merito, e in parte la loro infondatezza, ritenendo insindacabile in cassazione il criterio di liquidazione adottato dal giudice di merito entro i limiti di legge e infondata la doglianza sull’erronea individuazione della posta in gioco, oltre che inammissibile la censura relativa alla diversa liquidazione riconosciuta all’altra parte perché mai specificamente proposta in opposizione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter legge n. 89 del 2001
indica il rimedio di opposizione avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione.
richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione processuale della parte nel giudizio presupposto.
norma base sul diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001
prevede il limite dell’indennizzo correlato al valore della posta in gioco o del diritto fatto valere nel giudizio presupposto.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai presupposti e ai termini dell’azione di equa riparazione.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’eccezione di giudicato sul difetto di legittimazione attiva.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
rubrica del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.
richiamato implicitamente nel riferimento all’onere della prova, ma non trattato come tema autonomo della decisione.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all’indennizzo tutte le parti coinvolte nel giudizio presupposto, anche la parte rimasta contumace o che abbia visto rigettata la propria pretesa, poiché la durata eccessiva del processo produce comunque un pregiudizio da ritardo.
- L’infondatezza della domanda nel giudizio presupposto non esclude automaticamente il diritto all’equa riparazione; occorre che la parte fosse consapevole, sin dall’origine o comunque prima del superamento della durata ragionevole, della manifesta infondatezza della pretesa.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove e come le abbia dedotte nei gradi di merito.
- La quantificazione dell’indennizzo per equa riparazione, nei limiti minimi e massimi di legge, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è liberamente sindacabile in cassazione.
- La censura relativa alla violazione del limite dell’indennizzo commisurato alla posta in gioco è infondata se l’importo liquidato risulta complessivo e comprensivo di accessori, secondo l’accertamento del giudice di merito.
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