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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24238/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una donazione paterna di un immobile e del retrostante ortale a due fratelli in quote paritarie, con successiva insorgenza del conflitto sulla metà dell’ortale. Il fratello sosteneva di essere proprietario della metà dell’ortale rimasta nella disponibilità della sorella e chiedeva accertamento della propria proprietà, rilascio del bene, ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno per lo spossessamento asseritamente subito. La sorella resisteva affermando di aver acquistato dal fratello la porzione di ortale per Lire 3.000.000, somma pagata ratealmente e annotata in un c.d. "foglio quaderno". Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo provata la cessione; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione affermando che quel documento non aveva i requisiti formali e sostanziali di un atto traslativo immobiliare, mancando l’indicazione univoca del bene e la volontà di trasferire la proprietà. In cassazione la sorella ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 922, 1325, 1350 e 1376 c.c., sostenendo che dal documento emergevano bene, causa e volontà negoziale; (2) omesso esame del fatto decisivo costituito dal pagamento di Lire 3.000.000, che avrebbe dimostrato la vendita della porzione di ortale; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta novità in appello di alcuni argomenti del fratello. Il controricorrente ha eccepito, tra l’altro, la genericità della procura e l’inammissibilità dei motivi, chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare sulla procura speciale, ritenendo sufficiente la procura apposta a margine del ricorso. Nel merito ha rigettato tutti e tre i motivi: ha confermato che una quietanza o annotazione di pagamento non può integrare, di per sé, la forma scritta richiesta ad substantiam per il trasferimento di un immobile, perché non esprime in modo univoco la volontà traslativa né individua compiutamente l’oggetto; ha escluso il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché la motivazione d’appello, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e, comunque, il pagamento allegato non era decisivo in assenza di un valido titolo traslativo; ha ritenuto infondato il vizio di omessa pronuncia, osservando che il giudice d’appello aveva implicitamente rigettato la relativa censura e che, comunque, la contestazione della qualificazione del documento come vendita costituiva mera difesa proponibile anche per la prima volta in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 922 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ravvisa violazione perché il problema decisivo è la mancanza di un valido atto traslativo con forma richiesta ad substantiam.

  • art. 1325 c.c.

    Gli elementi essenziali del contratto devono risultare in modo univoco dal documento; nel caso concreto il documento non esprimeva chiaramente oggetto e volontà di trasferire.

  • art. 1350 c.c.

    Per il trasferimento di beni immobili è necessaria la forma scritta ad substantiam; una semplice quietanza o annotazione di pagamento non basta.

  • art. 1376 c.c.

    Il trasferimento richiede un atto idoneo a manifestare la volontà traslativa; il pagamento da solo non determina il passaggio di proprietà senza un valido titolo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di violazione di legge non può essere accolto perché la Corte d’appello ha correttamente applicato il principio sulla forma scritta dei trasferimenti immobiliari.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel testo novellato consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo; non permette di riesaminare la sufficienza o la logica della motivazione, salvo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se, pur concisa, espone gli elementi di fatto e di diritto essenziali; l’omessa esplicita confutazione di ogni argomento non integra di per sé nullità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato nella eccezione del controricorrente sulla procura; la Corte ribadisce che la procura a margine del ricorso per cassazione è idonea se materialmente congiunta all’atto.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale per il ricorso per cassazione è soddisfatta dalla sua apposizione a margine o in calce al ricorso.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Citato nel riepilogo dei fatti per la tempestività delle difese; la Corte non accoglie la censura di tardività prospettata dalla ricorrente.

  • art. 345 c.p.c.

    Le mere difese possono essere svolte anche in appello; il divieto riguarda le nuove eccezioni in senso proprio.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché mancavano i relativi presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

  • art. 12 preleggi

    Usato per l’interpretazione della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.

Massime di principio

  • Nei trasferimenti immobiliari la forma scritta ad substantiam richiede un atto che manifesti in modo univoco la volontà di trasferire la proprietà e identifichi compiutamente il bene; una quietanza di pagamento o un documento contabile non bastano.
  • Il pagamento del prezzo, anche se provato, non può supplire alla mancanza di un valido titolo traslativo quando la legge richiede la forma scritta per la validità del negozio.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e non consente una rivalutazione del merito o della sufficienza logica della motivazione, salvo le sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
  • L’omessa confutazione espressa di ogni singola argomentazione non integra nullità della sentenza se il ragionamento decisorio complessivo rende incompatibili e quindi implicitamente respinte le tesi contrarie.
  • Le mere difese, consistenti nella contestazione della ricostruzione avversaria senza introduzione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo in senso stretto, sono proponibili anche per la prima volta in appello.
  • La procura speciale apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione è valida se materialmente congiunta all’atto, senza necessità di formule sacramentali o di espresso richiamo al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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