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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05578/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal riaddebito del controvalore di quindici assegni bancari tratti su una banca poi confluita in altro istituto e illecitamente negoziati presso una banca diversa, poi confluita in BPER. Nel corso del regolamento interbancario degli assegni fuori piazza, i titoli trasmessi da un istituto all'altro risultavano smarriti presso la banca depositaria/succeduta al ricorrente. La Corte d'appello aveva ritenuto che, proprio per tale smarrimento, l'obbligazione di far fronte al riaddebito dovesse gravare esclusivamente sulla banca presso cui i titoli erano andati dispersi. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che vi fosse giudicato interno su una parte della decisione di primo grado che avrebbe già escluso il proprio obbligo, con conseguente impossibilità per il giudice di appello di fondare diversamente la responsabilità. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2041 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la decisione non avesse considerato l'asserito indebito vantaggio della banca destinataria finale dei titoli e il correlato impoverimento della ricorrente, prospettando un pregiudizio da mancato riequilibrio dei rapporti di dare-avere tra istituti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha rilevato anzitutto la carenza di interesse impugnatorio, poiché la decisione di appello, rimasta inoppugnata sul punto decisivo, aveva comunque confermato l'individuazione della banca tenuta al riaddebito, soddisfacendo la posizione della ricorrente; ha inoltre evidenziato la difformità e la mancanza di specificità della censura rispetto alla ratio decidendi. Quanto al secondo, ha osservato che la doglianza introduceva un tema non devoluto nei precedenti gradi di giudizio se non in comparsa conclusionale, e comunque mirava a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito sul regolamento dei pagamenti interbancari, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato sostanziale e alla pretesa formazione del giudicato interno su una parte della decisione di primo grado.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'esistenza del giudicato interno sulla statuizione non impugnata.

  • art. 2041 c.c.

    Evocato dal ricorrente per prospettare un indebito arricchimento di una delle banche coinvolte; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché nuova e comunque volta a un riesame di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2041 c.c. per contestare l'omessa considerazione di fatti asseritamente risultanti dagli atti, ma la censura è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità e per la sua introduzione tardiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la dichiarazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o non spiega in modo specifico il nesso tra l'errore denunciato e la decisione contestata.
  • Il ricorrente deve avere un interesse impugnatorio concreto e attuale: se la sentenza di merito, nella parte decisiva e non ulteriormente impugnata, ha già soddisfatto la sua posizione, manca interesse a ricorrere.
  • La deduzione del giudicato interno richiede che la censura individui con precisione la statuizione effettivamente coperta da giudicato e la sua incidenza sulla decisione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Non è consentito in cassazione introdurre per la prima volta temi difensivi o ricostruzioni fattuali non devoluti ai precedenti gradi di giudizio, specie se comportano una nuova valutazione del merito.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di un riesame del merito o dell'apprezzamento di circostanze fattuali relative ai rapporti interbancari, se la censura non denuncia un effettivo vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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