Cassazione Penale, Ordinanza n. 00617/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta in primo grado a un imputato per guida senza patente con recidiva nel biennio, commessa il 17 agosto 2020, ex art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992, applicandogli mesi due di arresto, oltre spese processuali, pur riconoscendo le attenuanti generiche nella massima estensione. In sede di legittimità l'imputato ha dedotto un unico motivo di ricorso: violazione di legge, con riferimento all'art. 20-bis c.p., e vizio di motivazione mancante o apparente, per il mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente negato la sostituzione sulla base dell'inidoneità della misura a garantire la risocializzazione del condannato, valorizzando i precedenti penali; la difesa richiamava giurisprudenza di legittimità secondo cui la conversione non può essere negata neppure in ragione di condizioni economiche svantaggiate e senza un adeguato accertamento in concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, in realtà, sollecitasse una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e ha giudicato la motivazione della Corte d'appello adeguata e non illogica. Il giudice di merito aveva infatti espresso una prognosi negativa sull'idoneità della pena pecuniaria sostitutiva, fondandola sul numero dei precedenti penali dell'imputato e sulla loro natura, in particolare su precedenti contro il patrimonio, da cui desumere il rischio di mancato futuro adempimento e la non maggiore idoneità della misura a perseguire la finalità rieducativa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992
Norma incriminatrice della guida senza patente, contestata con recidiva nel biennio; la decisione di merito è stata confermata.
Richiamato dalla difesa come base della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva.
Indicata come fonte delle modifiche alla disciplina delle pene sostitutive di pene detentive brevi; la Corte precisa che, anche dopo tali modifiche, il giudice può fondare la prognosi negativa su natura, numero ed epoca dei precedenti penali.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito circa l'opportunità della pena sostitutiva.
- In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la prognosi negativa sull'idoneità della misura può essere desunta dal numero, dalla natura e dalla risalenza dei precedenti penali dell'imputato, purché il giudice svolga una valutazione concreta e non si limiti al solo richiamo astratto dei precedenti.
- La decisione sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria richiede una valutazione prognostica circa la capacità della misura di perseguire la finalità rieducativa e di assicurare il futuro adempimento; la motivazione è sufficiente se collega il diniego a elementi individualizzanti specifici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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