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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41553/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) contestazione del rifiuto di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), deducendo che la Corte di appello ha valorizzato elementi estranei al giudizio di tenuità (possesso di diverse sostanze, materiale da taglio, confezionamento e suddivisione in dosi) e che la valutazione della abitualità era erronea; 2) censura per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), sostenendo che la Corte non ha adeguatamente motivato il diniego e non ha considerato elementi positivi proposti (modesta rilevanza del fatto, condizioni di vita); 3) censura sulla valutazione della recidiva (art. 99 c.p.), lamentando che la Corte non ha valutato i parametri di cui all'art. 133 c.p. (tipo di devianza, gravità, personalità del reo, risalenza temporale dei precedenti). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito: il giudice di merito deve effettuare una valutazione complessiva della tenuità e può tener conto delle modalità di condotta (posizione di sostanze diverse, materiale da taglio, confezionamento e suddivisione in dosi) per escludere la particolare tenuità; la valutazione di abitualità richiede almeno due illeciti oltre quello in esame ed è circoscritta alla discrezionalità del giudice. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo e che il giudice non è tenuto ad esaminare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente la motivazione sulle ragioni preponderanti del diniego; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della recidiva basata sulla precedente condanna irrevocabile per analogo reato e ha confermato che la verifica della pericolosità e della reiterazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con aumento ai sensi dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; nel caso concreto la condotta contestata è stata qualificata come vendita di eroina, determinando la condanna di merito

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che la sua applicazione richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/pericolo, e che elementi quali pluralità di sostanze, materiale da taglio, confezionamento e suddivisione in dosi possono giustificare il diniego

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta in sede di appello e che ha comportato la riduzione della pena di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la giurisprudenza richiede elementi positivi per l'attribuzione e la Corte territoriale può escluderle motivando sulle ragioni preponderanti

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; il giudice deve valutare concretamente la reiterazione e la sua incidenza sulla pericolosità del reo, tenendo conto di parametri individuanti, ma la valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena (tipo di reato, personalità del reo, grado di colpevolezza, ecc.); la Corte ricorda che non sempre è necessario esaminare tutti i parametri, purché sia indicato quali sono stati considerati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente quando il ricorso è inammissibile; applicata per liquidare spese e sanzione

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Autorizza la Corte a aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (modifica art. 133 c.p.)

    Modifica normativa richiamata per sottolineare che nella valutazione della tenuità va considerata anche la condotta successiva al reato; citata a supporto del quadro interpretativo della causa di non punibilità

Massime di principio

  • Per la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice deve compiere una valutazione complessiva: quantità, modalità di confezionamento, presenza di materiale da taglio, pluralità di sostanze e divisione in dosi sono elementi che possono escludere la tenuità perché indicano finalità di spaccio.
  • La presenza di precedenti penali può ostare all'applicazione di 131-bis se integra il requisito dell'abitualità o della serialità; la giurisprudenza richiede almeno due illeciti oltre quello in esame per considerare abituale il comportamento (o la terza recidiva per la serialità).
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) non è automatico in assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi e specifici che il giudice deve ritenere di segno attenuante; il giudice non è tenuto a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni difensive, ma deve indicare le ragioni preponderanti del diniego.
  • La valutazione della recidiva e della pericolosità del reo rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la corte d'appello può ancorare il giudizio alla esistenza di condanne precedenti irrevocabili e alla omogeneità dei fatti; la Cassazione controlla solo la presenza di un apparato motivazionale logico e non la valutazione di merito.
  • In sede di cassazione il sindacato è limitato alla verifica della legittimità e della logicità della motivazione; censure che chiedono una rivalutazione dei fatti o una diversa ponderazione degli elementi di merito sono inammissibili se la motivazione di merito non è contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il ricorrente dovrebbe documentare specificamente l'assenza di elementi sintomatici di commercio (assenza di materiale da taglio, confezionamento in dosi, pluralità di sostanze, contatti o corrispettivi indicativi di vendita), proporre elementi di carattere personale e sociale concreti e attinenti per sostenere attenuanti generiche, e fornire elementi per relativizzare la rilevanza dei precedenti (distanza temporale, diversità della condotta, occasionalità).
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare oneri economici significativi (spese e versamento alla Cassa delle ammende); valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima del deposito del ricorso in cassazione.

Testo integrale

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