Cassazione Penale, Sentenza n. 4864/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto partecipe di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.p.r. 309/90) e lo aveva condannato per il tentativo di importazione di circa 319 kg di hashish. Le doglianze principali riguardavano: a) la valutazione degli elementi indiziari (in particolare i tabulati telefonici) ritenuti insufficienti a provare la sua partecipazione all'associazione, posto che i contatti potevano essere spiegati dall'attività lavorativa comune di autotrasportatore e dalla comune provenienza territoriale; b) l'affidamento probatorio sui riscontri esterni e sulla attendibilità del dichiarante Francesco Gisondi, il cui comportamento e le cui dichiarazioni erano contraddittorie rispetto ai dati del cronotachigrafo; c) la mancata acquisizione di riscontri documentali presso la società che gestiva il parcheggio dove era stato custodito il veicolo, ritenuta rilevante dalla difesa; d) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3 d.p.r. 309/90 senza adeguata motivazione; e) eccezione di prescrizione delle fattispecie in relazione alla disciplina applicabile ai reati commessi anteriormente alla legge cosiddetta Cirielli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato la motivazione della Corte territoriale come incompleta, apodittica e incapace di confutare adeguatamente le ragionevoli ricostruzioni alternative proposte dalla difesa. In particolare ha rilevato che i tabulati telefonici, privi del contenuto delle conversazioni, non erano di per sé decisivi e che la corte non aveva indicato i riscontri esterni che avrebbero legittimato la chiamata in reità del Mastrocinque. Ha inoltre sottolineato che, pur rilevando l'inattendibilità di Gisondi su alcuni punti, la Corte d'appello non ha spiegato perché tale inattendibilità non ricadesse sulla posizione del ricorrente. Ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio, invitando la corte di rinvio a riesaminare il compendio indiziario alla luce dei principi richiamati e a verificare il decorso dei termini di prescrizione secondo la disciplina applicabile al periodo storico contestato.
Norme richiamate
Norma che disciplina i reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; nella sentenza è riferimento alla imputazione relativa al tentativo di importazione di sostanza stupefacente.
Prevede l'aggravante connessa alla commissione del reato nell'ambito di una associazione o con l'impiego di soggetti dediti professionalmente; la Corte ha richiesto motivazione adeguata quando si aggrava la pena per tale circostanza.
Norma sulla prescrizione del reato; il ricorso contestava l'applicazione della disciplina di prescrizione successiva (legge Cirielli) e la Corte ha richiamato la necessità di valutare la prescrizione secondo la disciplina vigente al tempo e le regole transitorie.
art. 10, comma 3, legge 5/12/2005 n. 251
Richiamata per le norme transitorie in tema di prescrizione, con la indicazione che la pronuncia di primo grado determina la pendenza in appello e può incidere sulla applicabilità retroattiva delle norme più favorevoli.
artt. 187, 192, 627 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella impugnazione relative a nullità, acquisizione e valutazione di prove e alle forme di impugnazione; la doglianza denunciava violazioni procedurali e vizio di motivazione.
art. 606 cod. proc. pen. lett. b), c) ed e)
Previsione dei motivi di cassazione relativi al vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali; il ricorso si è fondato su tali lettere per censurare la motivazione della Corte di appello.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 conv. con l. n. 176/2020
Citata in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero; indicazione formale in merito alla richiesta del P.M. nell'ambito del procedimento di cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U n. 15933 del 24/11/2011 (Rancan)
Principio interpretativo richiamato in tema di decorso della prescrizione e operatività delle norme transitorie: la sentenza di primo grado determina la pendenza in appello e ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 5 n. 25272 del 19/04/2021
Richiamata per i criteri di valutazione degli indizi e per il principio che il giudice deve adottare un approccio unificato e rispettoso della presunzione di innocenza nell'analisi del compendio indiziario.
Massime di principio
- I tabulati telefonici privi del contenuto delle conversazioni hanno valore indiziario limitato: il giudice deve motivare con precisione perché tali contatti siano incompatibili con spiegazioni alternative plausibili (es. comuni attività lavorative).
- La credibilità di dichiarazioni di un coimputato contrastanti con altri riscontri deve essere valutata nel complesso: l'inattendibilità parziale di un dichiarante può compromettere le inferenze su altri imputati se non esistono riscontri esterni chiari e specifici.
- La condanna fondata su un compendio indiziario richiede che la sentenza escluda espressamente e con motivazione esaustiva le ricostruzioni alternative ricavabili dagli atti; non è sufficiente un'affermazione apodittica dell'impostazione accusatoria.
- Su richiesta della difesa, l'indagine istruttoria su elementi documentali (es. registrazioni di parcheggio, cronotachigrafo) non può essere considerata superflua se rilevante per confutare o corroborare la ricostruzione dei fatti.
- In tema di prescrizione, occorre calcolare i termini applicando la disciplina temporale corretta e le norme transitorie (art. 10, comma 3 legge 251/2005 e giurisprudenza delle Sezioni Unite) determinando con precisione la durata della permanenza del reato quando rilevante.
- L'appello in presenza di questioni decisive richiede che la Corte d'appello risponda puntualmente ai motivi di gravame sollevati dalla difesa; il mancato esame di doglianze rilevanti giustifica la cassazione con rinvio.
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