Cassazione Penale, Sentenza n. 21175/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla revoca della patente di guida, disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Latina - Ufficio GIP in diversa persona fisica. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità delle restanti statuizioni (pena sostituita con lavori di pubblica utilità e condanna così come concordata).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione del giudice di primo grado che, nell'ambito di un patteggiamento per omicidio stradale non aggravato, ha disposto la revoca della patente di guida. Il ricorrente ha dedotto violazione e omessa motivazione in relazione agli artt. 222 e 218 cod. strada (sulla scelta tra revoca e sospensione della patente) alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019, sostenendo che l'applicazione della revoca è stata operata in modo automatico e senza il necessario contraddittorio e motivazione specifica basata sui criteri di cui all'art. 218, comma 2 (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della ulteriore circolazione, ecc.). Si è altresì dedotta l'omissione di considerare circostanze concrete rilevanti (concorso di colpa della vittima, ridottissima velocità, natura occasionale del fatto, buon comportamento processuale e incensuratezza).
Norme richiamate
art. 41 cod. pen. e art. 589-bis cod. pen.
Indicano la fattispecie di omicidio stradale (elemento materiale e rapporto di causalità); la sentenza di merito riguardava un patteggiamento per omicidio stradale non aggravato ai sensi di tale disposizione
artt. 140, comma 1 e 141, commi 1 e 3, e art. 186, comma 1, Codice della Strada
Norme del Codice della Strada relative alle norme di comportamento, ai dispositivi di illuminazione e all'obbligo di guida in condizioni di sicurezza; richiamate a descrivere le violazioni contestate all'imputato
art. 222, comma 2, Codice della Strada
"visto l'art.222 co.2, D.Lgs.285192, dispone la revoca della patente di guida"
La disposizione prevedeva in precedenza l'automatismo della revoca della patente in caso di condanna per omicidio stradale; la Corte Costituzionale n.88/2019 ha però limitato tale automatismo, imponendo che in assenza delle aggravanti il giudice possa scegliere tra sospensione e revoca e debba motivare la scelta
art. 218, comma 2, Codice della Strada
Fornisce i criteri che il giudice deve valutare per scegliere la sanzione accessoria più grave (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione); la Corte richiede una motivazione puntuale basata su questi criteri quando si sceglie la revoca anziché la sospensione
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha precisato che un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 non è sufficiente per giustificare la scelta della revoca della patente dopo la declaratoria costituzionale; occorre motivazione specifica in relazione ai parametri dell'art. 218
Corte Costituzionale, sent. n. 88/2019
Ha dichiarato la illegittimità costituzionale della parte dell'art. 222 che prevedeva l'automatismo della revoca della patente per le ipotesi non aggravate di omicidio stradale, stabilendo l'esigenza di una valutazione giudiziale e motivata tra sospensione e revoca
art. 611 e art. 606 cod. proc. pen.
Art. 611 citato per le conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; art. 606 disciplina i motivi di impugnazione ammissibili in Cassazione, richiamato nel ragionamento sulla ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento per questioni relative a sanzioni amministrative
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (Melzani Saymon)
Giurisprudenza di legittimità che ha ammesso il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento quando si censurano errata o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie
Massime di principio
- Dopo la Corte Costituzionale n. 88/2019 non è più ammesso un automatismo nella revoca della patente per omicidio stradale non aggravato: il giudice deve scegliere tra sospensione e revoca e motivare puntualmente la scelta richiamando i parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada
- In caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della patente non è necessariamente parte dell'accordo tra le parti e può essere oggetto di controllo in Cassazione; se la revoca non è stata adeguatamente motivata, la pronuncia può essere annullata limitatamente a quella parte
- La motivazione che giustifica la revoca deve esplicitamente valutare elementi concreti del caso (entità del danno, gravità della condotta, pericolo di ulteriore circolazione) e mettere in rapporto tali elementi con circostanze attenuanti/attenuanti speciali quali concorso di colpa della vittima, velocità ridotta, natura occasionale del fatto, buona condotta e incensuratezza
- Se la revoca è disposta in assenza delle aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza sopra la soglia aggravante), il giudice non può limitarsi a richiamare genericamente la dosimetria della pena (art. 133 c.p.) ma deve fornire una motivazione specifica ai sensi dell'art. 218 c.d.s.
- Se la Corte di Cassazione annulla solo la parte relativa alla sanzione accessoria, le restanti statuizioni del patteggiamento restano irrevocabili e dovrà il giudice di merito riesaminare esclusivamente la decisione sulla misura accessoria
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