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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02720/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di due garanti di una società poi fallita, fondato su una fideiussione omnibus e su una fideiussione specifica. L'opposizione al decreto era stata rigettata sia in primo grado sia in appello. In Cassazione uno dei fideiussori ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 1956 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sua autorizzazione alla concessione di nuovo credito anche per il periodo successivo al 13.6.2012 e, quindi, avesse negato la liberazione del fideiussore nonostante l'assenza di speciali autorizzazioni successive; dall'altro lato, ha denunciato la violazione degli artt. 1284 e 1815, comma 2, c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere irrilevante l'usura sopravvenuta sugli interessi applicati ai rapporti di conto corrente e apertura di credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, avendo accertato che il fideiussore aveva rilasciato per 11 volte la speciale autorizzazione alla concessione del credito; il ricorrente, invece, mirava a una rivalutazione del fatto. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura non aggrediva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, ma soprattutto sul mancato assolvimento dell'onere di specifica allegazione e confronto tra singole pattuizioni, TEG, TEGM e soglia usuraria. Ha inoltre ribadito che l'usura sopravvenuta è comunque irrilevante quando il tasso non era usurario al momento della pattuizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore della banca.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    Il fideiussore che invochi la liberazione deve provare che, dopo la prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore abbia concesso nuovo credito senza autorizzazione e pur conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c. grava sul fideiussore che la invoca.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare il tasso di interesse applicato e la sua eventuale usurarietà.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma collegata alla nullità della clausola sugli interessi usurari.

  • art. 644 c.p.

    La clausola è illecita se il tasso supera la soglia usuraria al momento della pattuizione; il successivo superamento non la rende ex se nulla o inefficace.

  • L. n. 108 del 1996

    La soglia dell'usura va verificata con riguardo al momento della pattuizione e non per effetto di una sopravvenienza successiva.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente deve allegare e provare in modo specifico le pattuizioni contrattuali, il TEG del rapporto e il confronto con il TEGM per sostenere l'usurarietà degli interessi.

Massime di principio

  • Chi invoca la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. deve provare in modo rigoroso i presupposti della norma, e in particolare la concessione di nuovo credito senza autorizzazione e con consapevolezza del peggioramento del debitore principale.
  • L'accertamento della sussistenza o meno dell'autorizzazione del fideiussore alla concessione di ulteriore credito è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non può essere riesaminato in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto e ammissibile.
  • La censura di usurarietà degli interessi richiede una specifica allegazione delle singole clausole contrattuali, del TEG applicato al rapporto e del raffronto con il TEGM e la soglia usuraria; in mancanza, la doglianza è inammissibile o comunque infondata per difetto di allegazione/prova.
  • L'usura sopravvenuta non determina di per sé nullità o inefficacia della clausola di determinazione degli interessi se il tasso era lecito al momento della pattuizione; la verifica dell'usura va compiuta con riferimento al momento genetico dell'accordo.
  • In sede di legittimità la censura deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la critica non investe il fondamento decisivo della decisione, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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