Cassazione Civile, Ordinanza n. 31998/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un appalto del 2000 avente ad oggetto il rifacimento di un edificio pubblico destinato a casa comunale e servizi. A seguito di criticità nell’esecuzione e della formazione di un accordo bonario del 9 aprile 2003, l’impresa aveva chiesto in giudizio la declaratoria di nullità e, in subordine, la risoluzione dell’accordo per inadempimento, oltre al risarcimento dei danni da anomalo andamento dell’appalto. La Corte d’appello aveva invece qualificato l’accordo come transazione novativa, ritenendo che esso avesse sostituito il contratto originario e ridefinito in modo complessivo i rapporti pendenti; da ciò aveva fatto derivare che l’impresa potesse chiedere solo l’adempimento della somma concordata, non la risoluzione. Con il ricorso per cassazione l’impresa ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1976 c.c., sostenendo che l’accordo fosse stato erroneamente interpretato come novativo e che non si fossero rispettate le regole ermeneutiche; 2) violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse deciso sulla base di una questione/eccezione introdotta solo in appello dal Comune; 3) vizio di motivazione ex art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione inesistente o contraddittoria, poiché la Corte avrebbe tratto la novazione dalla sola inammissibilità delle riserve e dall’incongruità delle pretese dell’impresa, pur affermando che il carattere novativo non discende dalle riserve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi fossero inammissibili perché, in parte, non coglievano le effettive rationes decidendi della sentenza impugnata e, in parte, miravano a ottenere una nuova interpretazione del contratto. La Corte ha valorizzato l’accertamento di merito secondo cui l’accordo del 9 aprile 2003, letto alla luce della concreta volontà delle parti e delle vicende preesistenti, aveva contenuto più ampio della sola definizione delle riserve, riguardava la ridefinizione di tutti i rapporti pendenti e prevedeva espressamente lo scioglimento del precedente contratto e la sua sostituzione con il nuovo accordo. Ne è stata confermata la natura di transazione novativa, con conseguente irrisolubilità in difetto di espressa pattuizione del diritto di risoluzione ai sensi dell’art. 1976 c.c. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la qualificazione giuridica del contratto è operazione interpretativa che il giudice può compiere anche d’ufficio; inoltre, l’eccezione di transazione, se i fatti risultano documentati in atti, non è eccezione in senso stretto e può essere rilevata anche in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro ermeneutico per contestare l’interpretazione dell’accordo transattivo, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ricostruito la volontà concreta delle parti
richiamato tra le norme sull’interpretazione del contratto, senza che la Cassazione ravvisasse violazioni idonee a sovvertire l’accertamento di merito
richiamato a sostegno della censura interpretativa, non accolto
è stato affermato che, in presenza di transazione novativa, l’accordo è risolubile solo se le parti abbiano espressamente previsto tale diritto; in mancanza, l’azione di risoluzione è preclusa
art. 31-bis L. 109/1994
richiamato in relazione alla funzione dell’accordo bonario, ritenuto dalla Corte di merito più ampio della sola definizione delle riserve
la censura è stata respinta perché la qualificazione giuridica del contratto può essere effettuata d’ufficio dal giudice anche in appello, ove i fatti siano documentalmente acquisiti
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare un vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse mancante o apparente
utilizzato come base dell’inammissibilità del secondo motivo, perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto del presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma modificativa richiamata in relazione all’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L’accordo che intervenga a definire in modo complessivo e sostitutivo i rapporti derivanti da un appalto, con espressa previsione di scioglimento del rapporto originario, può essere qualificato come transazione novativa anche quando sia collegato alla gestione delle riserve.
- La novazione dell’accordo può desumersi anche in via implicita da comportamenti concludenti e dalla concreta volontà delle parti, purché il giudice di merito motivi adeguatamente sulla ricostruzione complessiva del regolamento negoziale.
- In presenza di transazione novativa, il diritto di chiedere la risoluzione per inadempimento non è presunto: esso sussiste solo se previsto espressamente dalle parti, ai sensi dell’art. 1976 c.c.
- La qualificazione giuridica del contratto è compito del giudice e può essere svolta anche d’ufficio, sicché non integra, di regola, un’eccezione in senso stretto riservata alla parte.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova interpretazione del contratto sotto la veste di violazione dei criteri ermeneutici, se la sentenza impugnata ha già esaminato in modo coerente la volontà delle parti e le ragioni dell’accordo.
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