Cassazione Penale, Sentenza n. 40847/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) sostenendo: (1) che la Corte e il Tribunale non avevano tenuto conto della sentenza penale definitiva del Tribunale di Bologna n. 1088/2020, dalla quale risultava l'inesistenza dell'omologazione di un etilometro (sigla finale "Bet") e che tale accertamento di cosa giudicata avrebbe dovuto vincolare anche nel suo processo (richiamo all'art. 238 bis c.p.p. e art. 191 c.p.p.); la difesa deduceva quindi che i rilievi sugli aspetti formali dell'omologazione avrebbero dovuto portare all'esclusione della prova etilometrica e che le sole osservazioni dei poliziotti sui sintomi non sarebbero sufficienti; (2) che la revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria disposta ai sensi dell'art. 186 C.d.S. sarebbe stata illegittima perché applicabile solo in caso di recidiva nel biennio, mentre la pregressa condanna della ricorrente risaliva al 2014 e il fatto era del 2018.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, pur essendo l'omologazione e le verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, l'onere probatorio circa tali attività grava sull'accusa, mentre l'imputato ha un onere di allegazione concreto per contestare il buon funzionamento/validità dello strumento; la mera produzione di una sentenza su altro fatto (che aveva ritenuto inesistente l'omologazione per uno strumento con sigla "Bet") non è sufficiente senza specifici elementi che provino che lo stesso iter di omologazione sia stato seguito anche per l'etilometro utilizzato nel caso di specie. La Corte ha inoltre ritenuto che il risultato dell'etilometro fosse coerente con i sintomi osservati dagli agenti. Il motivo è quindi stato considerato generico e carente di specificità. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'eccezione tardiva perché non dedotta in appello e quindi non sindacabile in cassazione, salvo i casi tassativi; inoltre ha chiarito che, sebbene la revoca della patente sia applicabile obbligatoriamente solo in caso di recidiva nel biennio, la sanzione nel caso concreto non è qualificabile come "illegale" (cioè prevista "extra o contra legem") ma, al più, come illegittima per difetto di uno dei requisiti di applicabilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
art. 186, comma lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
La revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria consegue obbligatoriamente solo se sussiste recidiva nel biennio; in mancanza del requisito la sua applicazione può essere illegittima ma non "illegale" se la sanzione è prevista dalla legge per la fattispecie.
La ricorrenza di una sentenza di altro procedimento non vincola automaticamente il giudice del presente processo: la deduzione della difesa deve essere supportata da allegazioni e prove che dimostrino l'identità sostanziale dell'elemento contestato (qui l'omologazione dello specifico apparecchio).
Richiamato in relazione alla rilevanza di accertamenti definitivi; tuttavia la Corte ha precisato che l'efficacia vincolante di pronunce altrui richiede identità di fatto e prova specifica della connessione con il caso concreto.
art. 379, commi 6-8, reg. esec. cod. strada
Stabilisce l'obbligo di omologazione e verifiche periodiche degli etilometri; la Corte ha precisato che tali elementi sono prodromici alla misurazione e non hanno di per sé rilievo probatorio sull'effettivo stato di ebbrezza; l'accusa ha l'onere della prova dell'omologazione/verifiche ma l'imputato deve allegare fatti concreti che mettano in dubbio la validità dello strumento.
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Impedisce di dedurre in cassazione questioni non prospectate nei motivi di appello, a meno che siano rilevabili d'ufficio o non deducibili in appello.
art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
Conferma il divieto di sollevare in cassazione questioni non affrontate in appello, salvo le eccezioni di legge.
art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689
Principio di legalità delle sanzioni amministrative: la Cassazione può annullare una sanzione amministrativa accessoria illegale anche se la questione non era stata dedotta in appello, in casi particolari.
Consente l'imposizione all'autore del ricorso inammissibile dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di € 3.000,00 per la determinazione delle ragioni di inammissibilità.
Massime di principio
- Sui rilevamenti etilometrici l'accusa ha l'onere di dimostrare che lo strumento era omologato e sottoposto a verifiche, ma il difensore deve fornire allegazioni concrete (documentali o fattuali) per mettere in dubbio la validità dello strumento; la mera menzione di una sentenza relativa a un diverso apparecchio non è sufficiente.
- Le verifiche e l'omologazione dell'etilometro sono atti "prodromici" alla misurazione e non hanno di per sé valore di prova dello stato di ebbrezza: la prova va valutata nel suo complesso (esito strumentale + osservazioni degli operatori).
- Questioni non dedotte in appello, salvo i casi tassativi, non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione (art. 606 e 609 c.p.p.); chi intende contestare la legittimità di una sanzione accessoria deve proporre il motivo già in appello.
- La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza è applicabile obbligatoriamente soltanto se è accertata la recidiva nel biennio; l'assenza di questo requisito può rendere la misura illegittima, ma non la rende automaticamente "illegale" se la sanzione è prevista dalla legge per la fattispecie.
- La Cassazione può comunque intervenire d'ufficio o annullare una sanzione amministrativa illegale in casi particolari, per rispetto del principio di legalità delle sanzioni amministrative (legge 689/1981).
- Per evitare l'inammissibilità dei motivi sulla prova etilometrica è fondamentale che la difesa produca elementi specifici (es. documentazione ministeriale, certificazioni di omologazione/assenza di omologazione riferite allo stesso seriale/strumento, verbali di verifica mancanti o difformi) e non si limiti ad allegazioni generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto del motivo ma anche l'affidamento di oneri economici (spese processuali e, se dovuto, versamento alla Cassa delle Ammende) se sussiste colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.
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