Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'applicazione della finestra mobile e aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza il differimento annuale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata riconosciuta a un soggetto pacificamente invalido all'80%. La Corte d'appello aveva ritenuto che non si applicasse il differimento di 12 mesi della c.d. finestra mobile previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito nella L. n. 122 del 2010, e aveva quindi stabilito la decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo violazione dell'art. 12 citato, sostenendo che il regime delle finestre si applichi in generale anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8.
Norme richiamate
unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
è stato il veicolo processuale per denunciare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
pensione di vecchiaia ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
disciplina la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi; rispetto ad essa la Corte afferma che resta ferma la normativa sulle finestre mobili.
regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12
il differimento di 12 mesi dell'accesso alla pensione di vecchiaia si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, perché la norma ha portata soggettiva ampia e comprende anche i casi diversi da quelli espressamente menzionati.
convertito in L. n. 122 del 2010
norma di conversione del D.L. n. 78 del 2010, richiamata ai fini della validità della disciplina sulle finestre.
legge n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011
la riforma Fornero non esclude l'applicazione delle finestre agli invalidi pensionati di vecchiaia anticipata, poiché ha inciso solo sui soggetti specificamente ridefiniti dai successivi commi dell'art. 24.
D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5
ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dall'1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili
la disposizione viene letta come riferita esclusivamente ai soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti dalla riforma, non ai pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata.
Massime di principio
- In tema di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, il regime delle finestre mobili previsto dalla normativa del 2010 si applica anche ai soggetti con invalidità pari o superiore all'80%, salvo diversa esclusione espressa.
- L'interpretazione della disciplina previdenziale deve partire dal tenore letterale della norma, che può delineare un ambito soggettivo ampio tale da ricomprendere anche i casi non nominativamente indicati ma richiamati dalla formula generale "negli altri casi".
- La successiva riforma che elimina il sistema delle finestre non si applica automaticamente a tutte le ipotesi di pensionamento, ma solo ai soggetti i cui requisiti siano stati contestualmente ridefiniti dalla stessa riforma.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già affermato un principio interpretativo su una medesima disposizione, il giudice deve assicurare continuità a tale orientamento in assenza di argomenti nuovi decisivi.
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