Cassazione Civile, Ordinanza n. 05531/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il dipendente, assunto a tempo indeterminato dal 2016 presso il Ministero dell'istruzione e del merito, aveva svolto nell'anno scolastico 2017-2018 un incarico a tempo determinato come Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) in un istituto scolastico. A seguito di tale incarico gli erano stati contestati tre addebiti disciplinari, definiti con sanzioni conservative (in due casi sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, in un caso rimprovero verbale). Il Tribunale aveva annullato i provvedimenti e condannato l'amministrazione a restituire le retribuzioni trattenute; la Corte d'appello aveva confermato l'annullamento delle prime sanzioni e accolto anche l'appello incidentale del lavoratore, ordinando la rettifica della ricostruzione di carriera. In cassazione il Ministero ha denunciato: (1) violazione della Tabella A del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e degli artt. 25 d.lgs. 165/2001 e 44 d.i. 129/2018, sostenendo che le condotte omissive contestate rientrassero nelle competenze del DSGA e che quindi la sanzione fosse legittima; (2) violazione degli artt. 55-bis, commi 4 e 9-quater, d.lgs. 165/2001 e 12, comma 4, CCNL Scuola 2016-2018, sostenendo che il rimprovero verbale potesse essere irrogato senza previa contestazione degli addebiti. La Corte ha respinto entrambe le censure ritenendo corretta la lettura della disciplina contrattuale e legale da parte del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dalla declaratoria contrattuale delle mansioni del DSGA e da quella del personale di livello C, emerge che al DSGA competono la sovraintendenza, il coordinamento e l'attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili, ma non la fase esecutiva di tali atti; eventuali omissioni in tale fase possono al più integrare una responsabilità per omesso controllo, non una responsabilità diretta. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché l'attribuzione al dirigente scolastico del potere di irrogare il rimprovero verbale non esonera dal rispetto del procedimento disciplinare, compresa la contestazione degli addebiti, la cui mancanza comporta nullità della sanzione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente è rimasto intimato. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
Tabella A CCNL Comparto Scuola 2006-2009
"[s]volge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna..."
La declaratoria del DSGA non comprende la responsabilità diretta della fase esecutiva degli atti amministrativi e contabili, ma riguarda sovraintendenza, coordinamento, istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti.
art. 25 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal Ministero a sostegno della censura sulle competenze del DSGA, ma la Corte ritiene corretta l'interpretazione data dalla sentenza impugnata in coerenza con la disciplina contrattuale.
art. 44 d.i. n. 129 del 2018
Norma richiamata insieme alla disciplina contrattuale per delimitare i compiti del DSGA; la Corte non ne trae una responsabilità diretta per la fase esecutiva degli atti.
art. 55-bis, commi 4 e 9-quater, d.lgs. n. 165 del 2001
La previsione sulla competenza disciplinare del dirigente scolastico per le sanzioni minori non deroga alla disciplina procedimentale relativa alla contestazione degli addebiti, all'audizione e ai termini.
art. 12, comma 4, CCNL Scuola 2016-2018
Attribuisce al responsabile della struttura il potere di irrogare il rimprovero verbale, ma non elimina l'obbligo del previo procedimento disciplinare previsto dal comma 1 e dalla normativa generale.
art. 12, comma 1, CCNL Scuola 2016-2018
Per tutte le sanzioni disciplinari, incluso il rimprovero verbale, è richiesto il previo procedimento disciplinare.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio disciplinare sul personale scolastico, la declaratoria contrattuale delle mansioni va letta distinguendo tra sovraintendenza/istruzione/formalizzazione degli atti e fase esecutiva: la responsabilità diretta del DSGA non si estende automaticamente agli adempimenti esecutivi affidati al personale ATA.
- L'eventuale omissione nella fase esecutiva di atti amministrativi e contabili può integrare, al più, una responsabilità per omesso controllo o culpa in vigilando, ma non una responsabilità diretta se la declaratoria contrattuale non la prevede.
- L'attribuzione della competenza a irrogare sanzioni disciplinari minori al dirigente della struttura non elimina le garanzie procedimentali generali del procedimento disciplinare, in particolare la contestazione preventiva degli addebiti.
- La contestazione degli addebiti è momento essenziale e indefettibile del procedimento disciplinare; la sua omissione determina la nullità della sanzione irrogata.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., la censura sulla violazione di legge non può superare un'interpretazione corretta della disciplina contrattuale e legale già compiuta dal giudice di merito e coerente con il dato testuale.
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