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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04063/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi collegati aventi ad oggetto un preteso incarico professionale relativo alla progettazione e alla presentazione di elaborati per un terreno edificabile sito in Comune di Montegranaro. In un primo giudizio i soggetti che si assumevano debitori hanno chiesto l'accertamento negativo di qualsiasi obbligazione di pagamento di compensi professionali verso l'architetto; in un secondo giudizio, proposto dal professionista, quest'ultimo ha chiesto la condanna al pagamento dei compensi per l'importo di Euro 582.882,00 oltre accessori. I giudizi sono stati riuniti in appello e la Corte territoriale ha confermato il rigetto delle pretese del professionista, ritenendo non provato il conferimento dell'incarico da parte dei resistenti e valorizzando la documentazione contrattuale come riferita, invece, a un diverso soggetto. Il professionista ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello abbia invertito l'onere della prova nell'azione di accertamento negativo del credito e abbia trascurato la documentazione contrattuale; 2) omesso esame delle prove documentali prodotte nel giudizio riunito, sostenendo che, una volta riunite le cause, le prove raccolte in uno dei procedimenti dovessero essere utilizzabili anche nell'altro; 3) violazione dell'art. 2 Cost. per avere la Corte qualificato come abuso del processo l'introduzione del secondo giudizio, mentre il convenuto avrebbe potuto legittimamente limitarsi a difendersi senza proporre domanda riconvenzionale e poi agire separatamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non ha invertito l'onere probatorio né ha applicato in modo scorretto il principio di non contestazione: la Corte d'appello ha invece accertato, sulla base della documentazione esaminata, che non risultava provato un incarico conferito dai resistenti al professionista e che la scrittura richiamata dimostrava semmai un incarico in capo a un terzo. Ha inoltre precisato che le censure del ricorrente miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'interpretazione contrattuale, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione in assenza di specifiche doglianze sul travisamento della prova o sulla violazione dei canoni ermeneutici. Quanto ai motivi secondo e terzo, la Corte ha corretto la motivazione della decisione di merito ai sensi dell'art. 384, comma 5, c.p.c.: ha escluso che si trattasse di un'ipotesi di abuso del frazionamento del credito, spiegando che il caso riguardava piuttosto una continenza tra l'azione di accertamento negativo del credito e quella di accertamento positivo con condanna al pagamento; ha però confermato che le preclusioni maturate nel primo giudizio non potevano essere aggirate mediante l'introduzione del secondo giudizio. In particolare, poiché nel giudizio preveniente era già stata esclusa la conclusione del contratto di conferimento dell'incarico, le prove relative all'esecuzione della prestazione nel giudizio prevenuto erano irrilevanti e non potevano essere utilizzate per ribaltare indirettamente la preclusione già maturata sul punto decisivo del titolo dell'obbligazione. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un asserito errore nell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare una falsa applicazione del principio di non contestazione e della valutazione delle prove; la Corte ritiene infondata la censura

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro delle censure di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per dedurre omesso esame di prove documentali decisive

  • art. 2 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della legittimità del secondo giudizio; la Corte esclude che ciò impedisse la disciplina delle preclusioni processuali

  • art. 39, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che nella continenza tra cause la successiva proposizione non impedisce l'esame nel merito, salvo gli effetti del giudicato e delle preclusioni maturate

  • art. 384, comma 5, c.p.c.

    utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento negativo di un credito, la prova del titolo costitutivo dell'obbligazione rimane centrale: il giudice di merito può valorizzare la documentazione contrattuale e il comportamento processuale delle parti per escludere la prova del conferimento dell'incarico, e tale apprezzamento non è rivalutabile in cassazione se non nei limiti del travisamento della prova o della violazione delle regole di interpretazione contrattuale.
  • La riunione di cause in rapporto di continenza non consente di aggirare le preclusioni maturate nel giudizio preveniente: le attività soggette a decadenza e riferite al punto comune alle due cause non possono essere recuperate introducendo un secondo giudizio identico o parzialmente sovrapponibile.
  • Quando nel giudizio preveniente sia stata già esclusa la conclusione del contratto costitutivo del credito, le prove sulla mera esecuzione della prestazione, pur se acquisite nel giudizio prevenuto, diventano irrilevanti ai fini dell'accertamento del credito, perché non possono indirettamente superare la preclusione formata sul fatto costitutivo del diritto.
  • La scelta del convenuto di non proporre domanda riconvenzionale nel primo giudizio non è di per sé abuso del processo; tuttavia, se lo stesso rapporto viene successivamente fatto valere in un giudizio riunito o contiguo, restano ferme le preclusioni già maturate nel procedimento introdotto per primo.
  • In sede di legittimità non può chiedersi una nuova valutazione del materiale probatorio o dell'interpretazione del contratto sotto la veste di violazione di legge, se la censura mira in realtà a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con quello della parte.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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