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Parere

Parere n. 437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Federica Eugenia Mezzano contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca) e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e nei confronti dei signori Viviana Di Cosola e Alessandro Bellini 1. per l’annullamento: - della graduatoria unica del concorso nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015, nella quale risulta collocata oltre l'ultimo posto utile; - di ogni provvedimento di scorrimento della graduatoria, in esito alle rinunzie od alle esclusioni di concorrenti, che non abbiano considerato la posizione in graduatoria della stessa, non ammettendola; - del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso dell'Università di Bari, sede delle prove di accesso; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo di Bari, compresi quelli delle sottocommissioni, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che "al termine del tempo i candidati debbono attendere di essere chiamati, mostrando il documento di riconoscimento, per consegnare: a) la busta con finestra trasparente in cui avranno inserito il modulo risposta valido; b) la scheda anagrafica; c) il questionario e il modulo risposta non valido debitamente annullato''; - dei fogli predisposti dal CINECA distribuiti ai candidati, ave è stato stampato il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte; - dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20; - dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 - protocollo n. 562 - intitolato "Calendario delle prove di ammissione al corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015", in uno a tutti gli atti che definiscono data del test nazionale; - del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 20142015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13 gennaio 2014, n. 562; - di tutti gli atti precedenti, seguenti e comunque connessi a quelli gravati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti, nonché di tutti i 60 quesiti somministrati; - del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015”; - del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2014/2015"; - della nota MIUR dell'11 aprile 2014, con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto nella sede di concorso di Bari (sparizione di un plico) il test non è annullato; - di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari, con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova; - del bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli Studi di Bari, con tutti i verbali di svolgimento delle prove di accesso a Bari; 2. nonché per l'accertamento del suo diritto – in quanto classificatasi al posto n. 36622 della graduatoria - di essere ammessa al corso di laurea di Medicina e chirurgia e/o di Odontoiatria e protesi dentaria, con decorrenza immediata; 3. e per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione e dell'inserimento in graduatoria nella posizione che non consente l'ingresso alla facoltà; 4 e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea.

Giustizia amministrativa201500024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro gli atti della procedura nazionale di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015, nonché per l'ammissione al corso, il risarcimento del danno e la reintegrazione in forma specifica.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente, collocata al posto n. 36622 della graduatoria e oltre l'ultimo posto utile, ha impugnato la graduatoria nazionale, gli atti della prova svolta presso l'Università degli Studi di Bari, i decreti ministeriali relativi alle modalità della selezione e alla definizione dei posti disponibili, i quesiti somministrati e la decisione di non annullare la prova nonostante la scomparsa di un plico presso la sede di Bari. Ha dedotto sette motivi concernenti, tra l'altro, la violazione della segretezza e dell'anonimato della prova, della par condicio, della trasparenza, della lex specialis, delle regole di verbalizzazione e del giusto procedimento, nonché la violazione del diritto allo studio. Ha inoltre chiesto l'ammissione ai corsi, il risarcimento dei danni e la condanna in forma specifica. Nel corso del procedimento è emerso che la ricorrente risultava iscritta, per l'a.a. 2023/2024, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari, con carriera universitaria attiva. La questione decisiva è stata quindi la permanenza dell'interesse alla decisione, alla luce del percorso accademico già intrapreso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto cessata la materia del contendere e, conseguentemente, improcedibile il ricorso. L'iscrizione della ricorrente al corso di laurea in Medicina e chirurgia e la carriera universitaria attiva dimostrano in concreto il possesso delle conoscenze che il concorso mirava ad accertare e attestano il conseguimento dell'esigenza formativa perseguita con il ricorso. Inoltre, l'amministrazione non ha segnalato disfunzioni organizzative o logistiche connesse alla frequenza del corso. Il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato, unitamente alla permanenza degli effetti giuridici del percorso accademico intrapreso e al principio di conservazione degli atti giuridici, rende non più utile l'esame dei motivi di merito, della domanda di ammissione, delle pretese risarcitorie e della reintegrazione in forma specifica. Il parere richiama, quale indirizzo conforme, precedenti della Sezione Prima e della Sezione VII.

Osservazioni

Persistenza dell'interesse alla decisione

La Sezione ha ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione perché la ricorrente risultava iscritta al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e disponeva di una carriera universitaria attiva.

Cessazione della materia del contendere

L'iscrizione e il percorso accademico intrapreso hanno realizzato l'esigenza formativa perseguita mediante il ricorso e soddisfatto l'interesse sostanziale azionato, determinando la cessazione della materia del contendere.

Conservazione degli effetti del percorso accademico

La permanenza degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso è stata ritenuta coerente con il principio di conservazione degli atti giuridici.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    L'amministrazione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito; il parere non esamina l'eccezione nel merito, definendo il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

    La norma è indicata dalla ricorrente a fondamento della domanda di reintegrazione in forma specifica; la domanda non viene esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 34 Cost.

    diritto allo studio ex art. 34 Cost.

    La disposizione è richiamata tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso; il relativo motivo non viene esaminato nel merito.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura selettiva e ai principi di uguaglianza e ragionevolezza; il parere non affronta la censura nel merito.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate; il parere non affronta la censura nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; il parere non affronta la censura nel merito.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento ai principi dell'azione amministrativa e alle regole di verbalizzazione; il parere non affronta la censura nel merito.

  • art. 96 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo; il parere non esamina la relativa censura.

  • Cons. Stato, Sez. I, nn. 193/2025, 206/2025, 208/2025, 1279/2024 e 775/2024

    Precedenti richiamati a sostegno dell'indirizzo secondo cui l'iscrizione e la prosecuzione del percorso universitario possono determinare la cessazione della materia del contendere.

  • Cons. Stato, Sez. VII, nn. 2856/2022, 3357/2022, 3232/2023, 4261/2023 e 6771/2023

    Precedenti richiamati come conferma del medesimo orientamento sulla sopravvenuta soddisfazione dell'interesse formativo e sulla conseguente improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario avente a oggetto l'esclusione o la mancata ammissione a un corso universitario, l'iscrizione successiva del ricorrente al medesimo corso e la concreta prosecuzione della carriera accademica possono determinare la cessazione della materia del contendere, quando realizzano l'interesse formativo sostanziale perseguito con l'impugnazione.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il percorso accademico già intrapreso dimostri in concreto il conseguimento della finalità sostanziale cui era preordinata la procedura selettiva, rendendo non più utile l'esame delle censure contro gli atti concorsuali.
  • In assenza di contestazioni dell'amministrazione circa disfunzioni organizzative o logistiche derivanti dalla frequenza del corso, l'iscrizione e la carriera universitaria attiva costituiscono elementi idonei a fondare il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso contro la mancata ammissione.
  • La permanenza degli effetti giuridici del percorso universitario utilmente intrapreso è coerente con il principio di conservazione degli atti giuridici e impedisce che il giudizio prosegua quando l'interesse sostanziale del ricorrente risulta già soddisfatto.

Ricorso straordinario sulla graduatoria nazionale per Medicina e chirurgia

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una partecipante al concorso nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015. Il ricorso era rivolto contro il Ministero competente, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e gli atti della procedura selettiva svolta presso tale Ateneo.

Domande e atti impugnati

La ricorrente, collocata al posto n. 36622 della graduatoria, chiedeva l'annullamento della graduatoria nazionale, degli atti di scorrimento, del decreto di approvazione della graduatoria e delle prove, dei verbali della commissione, dei materiali predisposti per la prova, dei decreti ministeriali sulle modalità del concorso e sulla determinazione dei posti disponibili, dei quesiti somministrati e della decisione di non annullare la prova nonostante la scomparsa di un plico presso la sede di Bari.

Erano state inoltre formulate domande di accertamento del diritto all'ammissione a Medicina e chirurgia e/o Odontoiatria e protesi dentaria, di risarcimento dei danni e di reintegrazione in forma specifica ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a.

Motivi di ricorso

La ricorrente aveva dedotto sette motivi, riguardanti principalmente:

  • la violazione dei principi di segretezza, anonimato e par condicio tra i concorrenti;
  • la violazione della trasparenza, dell'imparzialità, della legalità e del giusto procedimento;
  • la violazione della disciplina ministeriale e della lex specialis della procedura;
  • le irregolarità nella verbalizzazione delle operazioni concorsuali e nel funzionamento degli organi collegiali;
  • il difetto di presupposti, l'irrazionalità, il travisamento e lo sviamento;
  • la violazione delle norme costituzionali richiamate dalla ricorrente, tra cui gli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost.;
  • la lesione del diritto allo studio.

Sviluppo del procedimento

Il ricorso, notificato il 20 dicembre 2014 e depositato il 9 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 1199/1971, era stato inizialmente accompagnato da un'istanza cautelare. Con parere sospensivo n. 368/2015 la Sezione Seconda aveva accolto l'istanza, ammettendo temporaneamente la ricorrente alla frequenza del corso di laurea e invitando il Ministero a trasmettere la relazione prevista dalla legge.

L'amministrazione aveva successivamente sostenuto l'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 1199/1971. Con ulteriore parere interlocutorio n. 1121/2015 erano stati disposti adempimenti istruttori per assicurare il contraddittorio. Tali adempimenti non risultavano eseguiti.

Nel 2024 la Sezione Prima aveva quindi sollecitato le parti a comunicare la persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio o l'eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.

Sopravvenuta iscrizione al corso di laurea

L'Università degli Studi di Bari ha comunicato che la ricorrente risultava iscritta, per l'anno accademico 2023/2024, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia presso il medesimo Ateneo, con carriera universitaria attiva.

La Sezione ha attribuito rilievo decisivo a tale circostanza. L'iscrizione e la prosecuzione degli studi dimostrano in concreto il possesso delle conoscenze che il concorso mirava ad accertare e realizzano l'esigenza formativa perseguita mediante il ricorso. Inoltre, l'amministrazione resistente non ha segnalato disfunzioni organizzative o logistiche connesse alla frequenza del corso da parte della ricorrente.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Secondo il Consiglio di Stato, la situazione sopravvenuta ha determinato il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato. La permanenza degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso è stata ritenuta coerente con il principio di conservazione degli atti giuridici.

Per tale ragione non residuava un'utilità concreta nella decisione sulle censure rivolte contro la procedura concorsuale, né sulle domande di ammissione, risarcimento e reintegrazione in forma specifica. Il parere richiama numerosi precedenti della Sezione Prima e della Sezione VII conformi a tale orientamento.

Conclusione

La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Non è stata quindi adottata una decisione sul merito delle irregolarità denunciate né sull'eccezione di tardività formulata dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariEstinzione, perenzione e improcedibilitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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