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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03489/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La professionista aveva chiesto al Tribunale la liquidazione del compenso per l'attività di difesa d'ufficio prestata in un procedimento penale. Dopo la conclusione del processo penale, aveva tentato di recuperare il credito verso l'assistito con ricorso monitorio, notifica del decreto ingiuntivo e atto di precetto, senza esito. Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, aveva aumentato il compenso liquidato, ma non aveva riconosciuto le spese sostenute per il recupero coattivo del credito professionale. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduceva la violazione delle norme che disciplinano la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, sostenendo che il giudice dovesse includere anche i costi delle attività necessarie e infruttuose svolte per ottenere il pagamento dal debitore, trattandosi di passaggio obbligato per accedere alla liquidazione a carico dello Stato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, per ottenere la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio ex artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, il difensore deve dimostrare di avere inutilmente esperito un tentativo serio e non pretestuoso di recupero del credito professionale, senza che sia necessaria la prova dell'impossidenza del debitore. Quando tale tentativo sia stato compiuto con esito infruttuoso, i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, devono essere rimborsati dall'erario. Poiché il giudice di merito non aveva liquidato tali spese, l'ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la rappresentanza personale della ricorrente nel giudizio di cassazione.

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    indica il rimedio oppositivo avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi.

  • art. 82 D.P.R. 115/2002

    prevede la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio nella misura e con le modalità stabilite dalla norma.

  • art. 84 D.P.R. 115/2002

    richiamato quale mezzo di opposizione avverso la liquidazione, quando il difensore dimostri l'inutile esperimento delle procedure di recupero del credito.

  • art. 116 D.P.R. 115/2002

    stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato e che il difensore deve provare un vano tentativo di recupero del credito professionale.

  • art. 32 disp. att. c.p.c.

    norma invocata dalla ricorrente a sostegno della richiesta di liquidazione delle spese di recupero del credito professionale.

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    richiamato tra le disposizioni poste a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 14, comma 1, L. 247/2012

    richiamato tra le disposizioni poste a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 1, comma 2, D.M. 55/2014

    richiamato tra i parametri per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 12 D.M. 55/2014

    richiamato tra i parametri per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 3 Cost.

    norma costituzionale evocata a sostegno della censura di mancato ristoro delle spese sostenute.

  • art. 4 Cost.

    norma costituzionale evocata a sostegno della censura di mancato ristoro delle spese sostenute.

  • art. 24 Cost.

    norma costituzionale evocata a sostegno della censura di mancato ristoro delle spese sostenute.

  • art. 111 Cost.

    norma costituzionale evocata a sostegno della censura di mancato ristoro delle spese sostenute.

Massime di principio

  • Il difensore d'ufficio che chieda la liquidazione del compenso a carico dell'erario deve provare di avere preventivamente esperito, senza esito, un tentativo serio e non pretestuoso di recupero del proprio credito verso l'assistito.
  • Ai fini della liquidazione ex artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002 non è necessaria la prova dell'impossidenza del debitore; è sufficiente la dimostrazione del vano esperimento delle procedure esecutive o monitorie finalizzate al recupero.
  • Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti per il recupero infruttuoso del credito professionale rientrano tra i costi che l'erario deve rimborsare al difensore d'ufficio, quando il tentativo di recupero costituisca passaggio obbligato e sia connotato da serietà non pretestuosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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