Cassazione Civile, Ordinanza n. 32816/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi promossa da una società creditrice nei confronti di una società debitrice, con pignoramento presso un terzo asseritamente obbligato verso la debitrice per somme dovute a titolo di conferimenti di capitale non versati. Il giudice dell’esecuzione, in assenza della dichiarazione del terzo e all’esito delle contestazioni del creditore procedente, accertava l’obbligo del terzo e disponeva l’assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c. Contro tale ordinanza la società debitrice esecutata e il terzo pignorato proponevano distinte opposizioni agli atti esecutivi, deducendo in particolare la nullità della notificazione dell’atto di pignoramento e della memoria ex art. 549 c.p.c., oltre a profili concernenti l’irreperibilità del destinatario, la necessità della querela di falso e il rigetto delle prove orali. Il Tribunale riuniva le opposizioni e le rigettava. In cassazione i ricorrenti deducevano sei motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione agli irreperibili e alle persone giuridiche, sostenendo l’invalidità della notifica dell’atto di pignoramento e della memoria ex art. 549 c.p.c.; (2) nullità della notifica della memoria ex art. 549 c.p.c. perché eseguita direttamente ai sensi dell’art. 143 c.p.c. senza previo accertamento dell’irreperibilità; (3) nullità della sentenza e violazione delle norme sulla fede privilegiata degli atti per il rigetto delle prove orali volte a contestare l’irreperibilità; (4) violazione delle norme sulla querela di falso per avere il Tribunale ritenuto non contestata l’irreperibilità; (5) motivazione omessa o apparente sulla ritenuta mancata proposizione della querela di falso; (6) violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto, anche solo implicitamente, difetto di interesse a opporsi.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La ragione decisiva è che il ricorso per cassazione era stato proposto con un unico atto da due parti tra loro in conflitto di interessi, assistite dallo stesso difensore e munite di un unico mandato, circostanza che integra un difetto di ius postulandi e determina l’inammissibilità insanabile del ricorso. La Corte precisa che il conflitto era almeno virtuale e comunque attuale, poiché le posizioni del terzo pignorato e della debitrice esecutata erano strutturalmente contrapposte nell’opposizione e nell’incidente di accertamento dell’obbligo del terzo. Per completezza, la Corte osserva anche che, nel merito, i motivi sarebbero stati comunque inammissibili o infondati: la notificazione alla persona giuridica poteva validamente eseguirsi anche presso il domicilio del legale rappresentante con le forme degli artt. 140 e 143 c.p.c.; alcuni motivi difettavano di autosufficienza per mancata trascrizione degli atti rilevanti; la querela di falso non era necessaria rispetto ad attestazioni negative non assistite da pubblica fede; l’ultimo motivo investiva una ratio ad abundantiam. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica l’avvio dell’espropriazione presso terzi da cui origina la lite
disciplina la memoria e il giudizio sull’accertamento dell’obbligo del terzo
consente l’assegnazione delle somme accertate come dovute dal terzo
richiamato per le modalità di notifica, ritenute utilizzabili anche nei confronti della persona giuridica tramite il legale rappresentante
richiamato sia per la notifica agli irreperibili sia per escludere la necessità della querela di falso su attestazioni negative
richiamato tra le norme invocate contro la validità della notificazione alla società
richiamato in tema di validità della relazione di notifica e dei motivi di nullità
invocato in relazione all’onere di provare la validità o invalidità della notificazione
richiamato nei motivi, ma nel testo appare probabilmente per errore materiale in luogo di altra norma; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale
richiamato per la fede privilegiata degli atti pubblici e dei verbali di notificazione
richiamato per la querela di falso proposta in via incidentale
richiamati in relazione alla querela di falso
richiamato per escludere che una ratio ad abundantiam possa fondare una censura utile
richiamato per affermare che il vizio derivante dal conflitto di interessi tra le parti non è sanabile per raggiungimento dello scopo
richiamato per escludere la necessità del contraddittorio preventivo su una questione di mero diritto rilevata d’ufficio
richiamato insieme all’art. 101 c.p.c. in tema di rilievo officioso del conflitto di interessi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato
richiamato per la definizione camerale del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la proposizione del ricorso da parte di più soggetti portatori di interessi confliggenti, assistiti dallo stesso difensore e con un unico mandato, integra un vizio originario di ius postulandi e rende il ricorso inammissibile.
- Il conflitto di interessi rilevante ai fini dell’inammissibilità non è solo quello attuale, ma anche quello virtuale, quando le posizioni delle parti siano intrinsecamente suscettibili di contrapposizione in relazione all’oggetto del giudizio.
- La presenza di un conflitto di interessi tra le parti deve essere valutata unitariamente con riguardo all’intero contenuto dell’impugnazione e anche alla posizione assunta nei precedenti gradi di giudizio.
- Il vizio derivante dalla difesa congiunta di parti in conflitto di interessi non è sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., perché non si tratta di una mera nullità processuale ma di un impedimento all’esercizio valido dell’azione o della difesa.
- La notificazione di un atto diretto a una persona giuridica può essere validamente eseguita anche presso la residenza, dimora o domicilio del legale rappresentante, non solo presso la sede sociale, e può perfezionarsi con le forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c.
- La doglianza sulla nullità della notificazione deve essere sorretta dalla completa trascrizione degli atti o delle relate rilevanti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
- La querela di falso non è necessaria quando si intendono contestare attestazioni negative dell’ufficiale giudiziario o circostanze non assistite da pubblica fede.
- Non è censurabile in cassazione la statuizione che sia svolta ad abundantiam e quindi non decisiva per la decisione impugnata.
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