Cassazione Penale, Sentenza n. 01937/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione avverso il diniego di restituzione di orologi sequestrati dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito di una perquisizione eseguita in esecuzione di decreto del Pubblico Ministero nell'indagine per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente ha censurato la genericità del decreto del P.M. che disponeva la ricerca di "cose pertinenti al reato" senza indicazioni di categorie, sostenendo che in tali casi la convalida del sequestro doveva essere effettuata dal P.M. ai sensi dell'art. 355 c.p.p.; ha altresì contestato l'erroneo richiamo del G.i.p. alla "cristallizzazione della misura reale", la mancata indicazione delle esigenze probatorie e l'errata applicazione del divieto di restituzione ex art. 324, comma 7 c.p.p. in relazione all'art. 74, comma 7-bis d.P.R. 309/1990, nonché la valutazione sulla titolarità e sulla modalità di custodia degli orologi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che il decreto del P.M. era indeterminato e, pertanto, il sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria richiedeva la convalida del P.M. ai sensi dell'art. 355 c.p.p.; l'assenza di tempestiva convalida ha determinato l'inefficacia del vincolo ablativo e l'obbligo di restituzione, rendendo erronea la motivazione del G.i.p. basata sulla "cristallizzazione" della misura. Ha inoltre ritenuto infondata l'applicazione del divieto di restituzione richiamato dal G.i.p. (art. 324, comma 7 c.p.p. combinato con art. 74, comma 7-bis d.P.R. 309/1990) in assenza di elementi che dimostrassero che gli orologi rientrassero nelle ipotesi di confisca obbligatoria richiamate dall'art. 240, secondo comma, c.p. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Torino per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 263, comma 5 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'opposizione al provvedimento di sequestro probatorio davanti al G.i.p.; qui indicata come rimedio utilizzato dal ricorrente per chiedere la restituzione.
Riferimento al reato contestato (illecita detenzione/aggravate di sostanze stupefacenti), contesto fattuale dell'indagine.
Norma che prevede, tra l'altro, ipotesi di confisca; menzionata in relazione alla disposizione speciale (comma 7-bis) richiamata dal G.i.p. per giustificare il divieto di restituzione.
Stabilisce l'obbligo di convalida, da parte del pubblico ministero, del sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria quando il decreto sia indeterminato; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma e ha affermato che l'omessa convalida nel termine determina l'inefficacia del sequestro.
art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Prevede il divieto di restituzione delle cose in caso di sequestro preventivo o annullamento del decreto di sequestro probatorio; la Corte ha ricordato che tale divieto opera solo con riferimento alle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, c.p., e non automaticamente per tutte le disposizioni speciali.
art. 240, secondo comma, cod. pen.
Individua le ipotesi di confisca obbligatoria cui si riferisce l'art. 324, comma 7 c.p.p.; la Corte ha richiamato la distinzione tra confisca disciplinata da tale norma e confische previste da disposizioni speciali.
art. 74, comma 7-bis d.P.R. n. 309/1990
Previsione speciale di confisca relativa ai beni che servirono o furono destinati a commettere il reato e ai beni che ne costituirono il prodotto o il profitto; la Corte ha osservato che questa previsione non rientra automaticamente nell'ambito del divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7 c.p.p., salvo richiamo esplicito all'art. 240, secondo comma, c.p. o equivalenti.
Massime di principio
- Se il decreto del P.M. che autorizza perquisizione e sequestro si limita a disporre la ricerca di "cose pertinenti al reato" senza ulteriori specificazioni (neppure per categorie), il sequestro eseguito dalla Polizia Giudiziaria richiede la convalida del P.M. ai sensi dell'art. 355 c.p.p.; in mancanza di convalida tempestiva il sequestro perde efficacia.
- L'assenza di tempestiva convalida determina l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate; il diniego alla restituzione deve essere motivato con riferimento a esigenze probatorie concretamente indicate dall'autorità inquirente.
- Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7 c.p.p. non si applica automaticamente a tutte le ipotesi di confisca speciale: riguarda specificamente le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, c.p.; le previsioni speciali di confisca (es. art. 74 d.P.R. 309/1990) non determinano il divieto se non richiamano o rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 240, secondo comma, c.p.
- Il G.i.p. non può ritenere validamente conservato un vincolo ablativo invocando una presunta "cristallizzazione" della misura quando manca la necessaria convalida o indicazione delle esigenze probatorie: deve esserci controllo giudiziario della qualificazione dei beni come corpo del reato o loro pertinenza.
- Per evitare l'inefficacia del sequestro, il decreto del P.M. dovrebbe indicare in modo almeno categoriale le tipologie di beni da ricercare e sequestrare e motivare la necessità probatoria del vincolo; analogamente, nelle opposizioni il difensore è legittimato a ottenere che sia valutata la conformità formale e motivazionale del provvedimento.
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