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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08881/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un creditore aveva intrapreso una procedura di espropriazione immobiliare per il recupero di spese processuali in forza di una sentenza d'appello che lo aveva favorevolmente condannato la controparte alle spese. Tale sentenza era poi stata cassata dalla Corte di cassazione. Il debitore aveva proposto opposizione al precetto e poi opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo anche l'impignorabilità dei beni perché costituiti in fondo patrimoniale. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione sulla base della sopravvenuta carenza del titolo esecutivo, in ragione della cassazione della sentenza che lo aveva formato. Nel ricorso per cassazione il creditore ha dedotto, con due motivi, violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo: (1) che la cassazione del titolo non avrebbe dovuto spiegare effetti nei confronti di uno dei comproprietari del bene, rimasto estraneo al giudizio di legittimità, perché la domanda originaria era scindibile e non soggetta a litisconsorzio necessario; (2) che, comunque, il principio secondo cui ciascun comproprietario può agire sulla cosa comune non poteva estendersi a far giovare al medesimo controparte gli effetti del ricorso per cassazione proposto dagli altri comproprietari. I resistenti hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il passaggio in giudicato della precedente sentenza resa sull'opposizione a precetto, che aveva già definitivamente riconosciuto la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione immobiliare. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che, in materia di opposizione all'esecuzione, il giudice deve verificare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo in ogni stato e grado del processo, potendo rilevare anche la sopravvenuta caducazione; inoltre, il giudicato formatosi sulla precedente opposizione a precetto si estendeva alle questioni riproposte nel presente giudizio. Ne è derivata l'inammissibilità dell'impugnazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    è la norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione, nel cui ambito è stata dedotta la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo.

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato per la sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 12 delle preleggi

    invocato dal ricorrente nei motivi di censura in tema di interpretazione della sentenza e delle norme applicabili.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un'errata interpretazione della sentenza e del titolo.

  • art. 1372 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione agli effetti vincolanti del giudicato e del titolo nei rapporti tra le parti.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l'estensione del giudicato e degli effetti della precedente decisione.

  • art. 1306 c.c.

    richiamato dal ricorrente per escludere che la pronuncia di cassazione del titolo potesse giovare anche al coobbligato non impugnante.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della cassazione della sentenza sul titolo esecutivo.

  • art. 324 c.p.c.

    invocato in tema di giudicato formale e interno/esterno.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione alla portata del giudicato e alla non contestazione di capi della decisione.

  • art. 103 c.p.c.

    invocato dal ricorrente nel tentativo di qualificare l'azione come scindibile e non litisconsortile.

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza che la Corte vi desse autonoma rilevanza decisoria.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 2028 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento.

  • art. 2032 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento.

  • art. 1705 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per contestare una pretesa ultrapetizione/omessa pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice deve verificare d'ufficio, in ogni stato e grado, l'esistenza del titolo esecutivo e può rilevarne sia l'inesistenza originaria sia la sopravvenuta caducazione.
  • La sopravvenuta cassazione del titolo esecutivo determina il venir meno della possibilità di proseguire l'esecuzione, secondo il principio della "nulla executio sine titulo".
  • Il giudicato formatosi su una precedente opposizione al precetto può estendersi alle questioni riproposte nell'opposizione all'esecuzione, impedendo una nuova contestazione degli stessi presupposti dell'azione esecutiva.
  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata, poiché incide sulla regola del caso concreto e non costituisce un mero fatto.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è tenuto, oltre alle spese di lite, anche al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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