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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16345/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia origina dalla vendita, con scrittura privata del 3 luglio 1992, di un'azienda agricola situata in provincia di Grosseto, con riserva di proprietà in favore della venditrice fino al pagamento integrale del prezzo. Il contratto prevedeva una consegna inizialmente fissata al 10 febbraio 1993 e poi prorogata al 30 giugno 1993; per il mancato rispetto del termine essenziale di consegna era pattuita una somma forfettaria di lire 250.000.000 a titolo di risarcimento del danno, detraibile dal saldo prezzo. Poiché la consegna non avvenne nei termini, l'acquirente ritenne di poter imputare tale somma in compensazione sul saldo e dichiarò di avere così integralmente pagato il prezzo; la venditrice, invece, sostenne che il saldo dovesse essere corrisposto per intero e convenne in giudizio l'acquirente chiedendo la risoluzione per inadempimento. Nel primo giudizio le domande della venditrice furono respinte e, nel successivo giudizio, l'acquirente agì per il risarcimento dei danni da mancato utilizzo e da omessa manutenzione/deterioramento del compendio aziendale, ottenendo in appello una liquidazione superiore a quella di primo grado. In Cassazione la venditrice ha dedotto: 1) violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la precedente decisione avesse già coperto anche il danno da deterioramento; 2) violazione dell'art. 1382 c.c., per avere la Corte territoriale escluso l'operatività preclusiva della clausola penale; 3) errata individuazione del dies a quo della prescrizione ex artt. 2935 e 2946 c.c.; 4) erronea affermazione della responsabilità della venditrice per deterioramento e mancanza di beni aziendali ex artt. 1476 e 1477 c.c.; 5) errata distribuzione dell'onere della prova e valutazione delle prove ex art. 2697 c.c. e norme processuali; 6) motivazione apparente o perplessa sulla ricostruzione dello stato del bene e sulla quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sul precedente processo riguardasse solo il danno da ritardo nella consegna, già forfettariamente coperto dalla penale, e non anche il distinto danno da omessa manutenzione/deterioramento del bene, fondato sull'obbligo sussidiario di custodia gravante sul venditore fino alla consegna. Ha inoltre affermato che la clausola penale copriva soltanto il danno da ritardo, non anche quello da deterioramento, in mancanza di una pattuizione esplicita estensiva. Quanto alla prescrizione, ha individuato il dies a quo nel momento in cui l'acquirente ha conseguito il possesso dell'azienda, quando il danno è divenuto concretamente conoscibile. Infine ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sulla prova del deterioramento e sulla quantificazione del danno, valorizzando prove testimoniali, principio di acquisizione della prova e consulenza tecnica. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva della controparte; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre solo il decisum effettivamente reso nel precedente giudizio e non si estende a un diverso profilo di danno non incluso nel petitum già definito.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale impedisce la riapertura delle questioni già decise, ma solo entro i limiti oggettivi del capo di sentenza passato in giudicato.

  • art. 1223 c.c.

    La norma distingue il danno da ritardo dal danno da inadempimento; non consente di attrarre automaticamente nel medesimo ambito tutti i pregiudizi connessi al rapporto.

  • art. 1177 c.c.

    L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.

    L'obbligo di custodia è sussidiario e strumentale rispetto alla consegna, e impone al venditore di conservare la cosa nella sua consistenza materiale e giuridica fino al trasferimento materiale.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale va interpretata secondo il suo tenore: se riferita al ritardo nella consegna, non copre anche ulteriori danni diversi, come il deterioramento, salvo pattuizione espressa.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danno è divenuto concretamente conoscibile nella sfera del danneggiato.

  • art. 2946 c.c.

    Per l'azione risarcitoria si applica la prescrizione ordinaria decennale, computata dal momento di decorrenza individuato secondo la concreta percepibilità del danno.

  • art. 1476 c.c.

    Richiamato quale base delle obbligazioni del venditore nel trasferimento, in relazione alla responsabilità per il deterioramento del bene venduto.

  • art. 1477 c.c.

    Il venditore deve consegnare la cosa e custodirla fino alla consegna, mantenendola nello stato dovuto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare il pregiudizio e il suo collegamento causale è governato dalla ripartizione probatoria, ma il giudice può valorizzare le risultanze istruttorie acquisite al processo.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato nel contesto della prova dei fatti e delle condizioni del bene, senza che emerga una specifica regola applicata oltre il tema probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente proposte.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla prova e sulla ricostruzione del fatto, senza una autonoma ratio decisiva esplicitata.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo i casi di prova legale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se omessa, apparente o perplessa; nel caso concreto la sentenza d'appello è stata ritenuta sufficientemente argomentata.

  • art. 816 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione decisiva della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudicato su una domanda risarcitoria copre solo il pregiudizio effettivamente dedotto e deciso; non si estende a un diverso danno quando questo derivi da una distinta obbligazione contrattuale e da un autonomo fatto costitutivo.
  • Nel trasferimento di un bene determinato, l'obbligo di consegna si accompagna a un autonomo obbligo di custodia fino alla materiale consegna: il ritardo nella consegna e il deterioramento del bene sono profili distinti e possono generare danni differenti.
  • La clausola penale deve essere interpretata secondo il suo oggetto concreto: se prevede una liquidazione forfettaria del danno da ritardo, essa non preclude la domanda di ulteriori danni diversi, salvo che il contratto disponga espressamente in senso estensivo.
  • Ai fini della prescrizione dell'azione risarcitoria, il dies a quo decorre quando il danno sia concretamente percepibile dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, non necessariamente dal solo verificarsi della scadenza contrattuale.
  • In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in una nuova ricostruzione del fatto: è sufficiente che il giudice di merito dia conto, in modo non apparente, delle ragioni del proprio convincimento e dell'uso delle risultanze istruttorie acquisite.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoRisoluzione del contrattoOnere della prova

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