Cassazione Civile, Ordinanza n. 25879/2021 del 23/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Giudice di Pace di Brescia, di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia nei confronti di un cittadino straniero. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo legittimo il provvedimento sotto più profili: delega valida alla sottoscrizione, regolare attestazione di conformità dell'atto notificato, sufficienza della traduzione in lingua veicolare anziché nella lingua specificamente conosciuta dallo straniero, conoscenza dell'italiano da parte dell'interessato e sussistenza di una situazione di pericolosità sociale. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 per mancata traduzione del decreto in lingua serbo-croata; 2) violazione dell'art. 18 d.P.R. 445/2001, sostenendo che il provvedimento notificato fosse solo una fotocopia di copia conforme e quindi invalido; 3) violazione dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, censurando l'affermazione del giudice di pace circa la pericolosità sociale, ritenuta fondata solo sulla gravità di un reato commesso anni prima. La Prefettura si è costituita con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato la causa al Giudice di Pace di Brescia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non colpisse adeguatamente la ratio decidendi del giudice di merito, il quale aveva fondato il rigetto sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato, accertata in fatto, senza che tale accertamento fosse specificamente attaccato come omesso esame di fatto decisivo. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato perché il giudice di pace aveva motivato in modo incongruo e apparente sulla validità della notifica, senza confrontarsi con la doglianza relativa alla mancanza di attestazione di conformità di una mera fotocopia di copia conforme. Il terzo motivo è stato accolto perché, nei procedimenti di opposizione all'espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), il giudice deve verificare l'effettiva appartenenza dello straniero a una delle categorie di pericolosità sociale previste dalla normativa richiamata e l'attualità della pericolosità, mediante un esame globale della personalità; nel caso concreto tale verifica non era stata compiuta, essendosi il giudice di pace limitato a valorizzare la sola gravità del reato commesso in passato.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
La traduzione del decreto di espulsione deve essere assicurata; tuttavia la doglianza è inammissibile se non censura in modo specifico l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la conoscenza dell'italiano da parte dello straniero.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La censura in cassazione deve colpire la reale ratio decidendi; il vizio di omesso esame di fatto decisivo va dedotto indicando il fatto trascurato e la sua decisività.
art. 18 d.P.R. 445/2001
La motivazione che considera valida qualsiasi attestazione di conformità apposta da un pubblico impiegato, senza misurarsi con la dedotta inesistenza di una valida attestazione su una mera fotocopia di copia conforme, è incongrua e apparente.
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
L'espulsione per pericolosità sociale richiede il controllo giudiziale sull'effettiva riconducibilità dello straniero alle categorie di pericolosità previste dalla normativa e sull'attualità della pericolosità.
art. 1 l. n. 1423/1956
La verifica della pericolosità deve riferirsi alle categorie previste dalla normativa di prevenzione richiamata.
Norma richiamata come fonte delle categorie di pericolosità sociale da verificare.
art. 1 l. n. 575/1965
Norma antimafia richiamata per l'individuazione delle categorie di pericolosità sociale.
Norma richiamata quale modifica della disciplina antimafia rilevante ai fini della pericolosità sociale.
Le disposizioni richiamate devono intendersi ora riferite alle corrispondenti previsioni del codice antimafia.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, la censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica specificamente il fatto decisivo asseritamente trascurato.
- La validità della traduzione del decreto di espulsione può essere esclusa solo mediante una critica specifica dell'accertamento di fatto sulla conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero; non è sufficiente una deduzione astratta della mancata traduzione nella lingua madre.
- La motivazione sulla regolarità della notificazione è apparente quando si risolve in affermazioni generiche e non affronta la doglianza specifica circa la mancanza di un'idonea attestazione di conformità del documento notificato.
- L'espulsione disposta per pericolosità sociale richiede un controllo giurisdizionale effettivo sull'appartenenza dello straniero alle categorie normative rilevanti e sull'attualità della pericolosità, non potendo il giudizio fondarsi soltanto sulla gravità di pregresse condanne penali.
- La valutazione della pericolosità sociale deve essere globale e ancorata a elementi oggettivi e attuali, considerati nel complesso della personalità del soggetto e delle sue manifestazioni di vita.
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