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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23048/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al fallimento di un'altra società commerciale. In primo grado era stata dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l.fall., di versamenti per euro 153.384,69 effettuati nel 2002 dalla società poi fallita in favore della ricorrente, con condanna alla restituzione della somma e degli interessi. La Corte d'appello aveva ritenuto, tra l'altro, che la documentazione contabile della fallita provasse che le somme erano state prelevate dal socio-liquidatore e annotate come prelievi per copertura perdite della società ricorrente, valorizzando anche quanto emerso in un distinto giudizio promosso dal fallimento ex art. 146 l.fall. per mala gestio. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2710, 2797 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che l'art. 2710 c.c. non fosse applicabile nel giudizio di revocatoria/inefficacia fallimentare, poiché il curatore agirebbe come terzo e non come parte di rapporti obbligatori dell'impresa fallita; ha inoltre contestato che i prelievi potessero considerarsi effettuati a proprio beneficio, affermando di non essere socia della fallita e di non avere rapporti con essa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riconosciuto che il richiamo all'art. 2710 c.c. non era pertinente nel giudizio di inefficacia ex artt. 64 e segg. l.fall., perché il curatore vi agisce come terzo e non come soggetto che fa valere rapporti obbligatori del fallito; tuttavia ha rilevato che la sentenza impugnata non si fondava su quella ragione di diritto, richiamata solo ad abundantiam, bensì su due autonome circostanze di fatto: le ammissioni rese dalla ricorrente in primo grado e gli accertamenti compiuti in un separato giudizio ex art. 146 l.fall. contro il socio-liquidatore. Poiché tali apprezzamenti di merito non erano stati specificamente censurati con un motivo di vizio motivazionale nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 l.fall.

    Gli atti che comportano depauperamento del patrimonio del fallito senza corrispettivo o vantaggio sono inefficaci nei confronti della massa.

  • art. 2710 c.c.

    Non è applicabile nelle azioni di inefficacia fallimentare ex artt. 64 e segg. l.fall., perché il curatore agisce come terzo e non utendo iuribus del fallito.

  • art. 2797 c.c.

    Norma evocata nel motivo di ricorso, ma non decisiva nella ratio della decisione di inammissibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    Norma evocata nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro valutazioni di fatto non sindacate nei corretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 146 l.fall.

    Richiamato come fonte di un separato giudizio promosso dal fallimento per fatti di mala gestio, utilizzato come elemento confermativo dell'accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle azioni di inefficacia fallimentare il curatore opera come terzo rispetto ai rapporti del fallito; pertanto non trova applicazione la regola probatoria dettata dall'art. 2710 c.c. per i rapporti tra imprenditori o per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa.
  • Se la decisione di merito si fonda su autonome rationes probatorie di fatto, il ricorso per cassazione non può limitarsi a censurare una ragione giuridica accessoria o richiamata ad abundantiam, ma deve investire specificamente tutti i decisivi fondamenti della decisione.
  • Le contestazioni che incidono sull'accertamento del fatto e sulla valutazione delle prove non sono scrutinabili in cassazione come mere violazioni di legge; devono essere dedotte nei limiti del vizio motivazionale, oggi configurabile come omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
  • Le ammissioni non ritratte tempestivamente nel giudizio di merito possono costituire base probatoria idonea a sorreggere la decisione, e la loro efficacia non può essere elusa con una contestazione tardiva in sede di appello o di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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