Cassazione Civile, Ordinanza n. 23024/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La lite nasce dalla pubblicazione su un sito internet riconducibile alla società di una lettera aperta e di una replica attribuite a un soggetto poi convenuto in giudizio, contenenti espressioni ritenute offensive e denigratorie nei confronti di un ex componente del gruppo musicale, che aveva chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della reputazione artistica e dell’immagine e la rimozione dei contenuti. Il tribunale aveva accolto la domanda, la corte d’appello aveva ridotto sensibilmente il risarcimento riconoscendo solo parte delle espressioni come diffamatorie. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2056 e 1227 c.c. e dell’art. 599 c.p., sostenendo che la provocazione avrebbe escluso in radice l’illiceità della condotta diffamatoria o comunque avrebbe dovuto ridurre il risarcimento per concorso colposo del danneggiato; 2) omesso esame della circostanza che le missive erano state rimosse dal sito già dal 9 maggio 2012, fatto che sarebbe stato rilevante sul danno e sul quantum; 3) omesso esame del fatto che l’espressione "artigiano del campo dell’edilizia" non sarebbe stata infamante; 4) omesso esame del fatto che la non paternità di alcuni brani musicali era stata accertata in altri giudizi, circostanza che avrebbe inciso sulla verità delle affermazioni contenute nelle missive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d’appello avesse correttamente affermato che la provocazione nel delitto di diffamazione opera come scusante penale e non elimina l’illiceità civile del fatto né la conseguente obbligazione risarcitoria; ha inoltre condiviso l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 1227 c.c., perché la condotta dell’autore dell’illecito costituisce causa autonoma del danno e non semplice conseguenza regolare della provocazione. Quanto ai motivi dal secondo al quarto, li ha ritenuti inammissibili perché, pur formalmente prospettati come omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a una diversa rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; inoltre li ha considerati carenti di specificità per mancata riproduzione e localizzazione degli atti richiamati. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2056 c.c.
richiamato insieme all’art. 1227 c.c. per sostenere la riduzione/esclusione del risarcimento; la Corte ha tuttavia ritenuto corretto il ragionamento della sentenza impugnata nel negarne l’applicazione nel caso di provocazione in materia di diffamazione.
art. 1227 c.c.
non è applicabile, secondo la Corte, per ridurre il risarcimento nel caso in cui la persona offesa abbia provocato l’autore del reato, poiché la decisione di diffamare costituisce causa autonoma del danno.
art. 599 c.p.
la provocazione nel reato di diffamazione è qualificata come scusante che elimina la punibilità, ma non esclude la natura illecita civile del fatto né la responsabilità risarcitoria.
art. 360 c.p.c.
i ricorrenti lo avevano invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto.
art. 360 c.p.c.
la Corte ricorda che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
art. 380-bis 1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di diffamazione, la provocazione può operare sul piano penale come scusante che esclude la punibilità, ma non elimina automaticamente l’illecito civile né il diritto al risarcimento del danno.
- La provocazione da parte della persona offesa non integra, di regola, concorso colposo idoneo a ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c., quando la condotta diffamatoria dell’autore costituisca una scelta autonoma e causalmente distinta.
- In cassazione non è ammesso convertire formalmente una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, perché l’apprezzamento del materiale istruttorio resta riservato al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico è stato comunque valutato dal giudice di merito, anche se non sono state esaminate tutte le risultanze probatorie o tutti gli elementi istruttori.
- Le censure che richiamano atti o decisioni pregresse devono rispettare un rigoroso onere di specificità, indicando il contenuto rilevante e la collocazione processuale degli atti richiamati.
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