Cassazione Civile, Ordinanza n. 23058/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società distributrice di energia elettrica ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Roma che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento di una società cliente, ha riconosciuto solo in parte il credito insinuato. La lite riguarda un contratto di trasporto/somministrazione di energia elettrica, stipulato circa un anno e mezzo prima del fallimento e proseguito, senza soluzione di continuità, durante un esercizio provvisorio autorizzato dal giudice delegato per 60 giorni. La ricorrente contestava il capo del decreto che negava natura prededucibile ai crediti maturati prima dell’apertura della procedura, sostenendo che anche tali crediti dovessero essere soddisfatti in prededuzione, al pari di quelli sorti nel corso dell’esercizio provvisorio. In particolare, lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 104 l.fall., deducendo che: l’art. 74 non sarebbe norma eccezionale ma disciplina generale dei contratti di durata; l’art. 104 non derogherebbe alla regola dell’art. 74 per i crediti anteriori al fallimento; e l’art. 74 non distinguerebbe tra subentro del curatore volontario e prosecuzione imposta dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il decreto impugnato. Ha ribadito il principio secondo cui, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica pendenti al fallimento e proseguiti per effetto dell’esercizio provvisorio, i crediti maturati prima del fallimento sono prededucibili solo se, cessato l’esercizio provvisorio, il curatore subentra nel contratto; al contrario, se il curatore si scioglie dal rapporto, tali crediti restano concorsuali. Sono invece sempre prededucibili i crediti sorti durante l’esercizio provvisorio. Il Tribunale aveva quindi correttamente riconosciuto la prededuzione solo per le prestazioni successive al fallimento e rese in pendenza di esercizio provvisorio, non essendo poi intervenuto il subentro del curatore al termine di tale periodo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il fallimento intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 74 l.fall.
Nei contratti di durata l’eventuale subentro del curatore non elimina automaticamente la distinzione tra crediti anteriori e posteriori al fallimento; la disposizione è ritenuta eccezionale e va coordinata con la disciplina dell’esercizio provvisorio.
art. 104 l.fall.
L’esercizio provvisorio determina una prosecuzione automatica di alcuni rapporti, compresi i contratti di durata; i crediti sorti durante tale fase sono prededucibili, mentre per quelli anteriori la prededuzione dipende dal successivo subentro del curatore.
art. 72 l.fall.
È richiamato come regola generale sui contratti pendenti, rispetto alla quale l’art. 104, comma 7, costituisce disciplina speciale.
art. 72-bis l.fall. e segg.
Costituiscono il sistema delle ipotesi di subentro/scioglimento nei rapporti pendenti, distinto dalla regolamentazione autonoma dell’esercizio provvisorio.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica pendenti alla data del fallimento, la prededucibilità dei crediti anteriori non discende in modo automatico dalla mera prosecuzione del rapporto durante l’esercizio provvisorio, ma dipende dall’esito finale del rapporto al termine di tale fase.
- L’esercizio provvisorio dell’impresa costituisce una parentesi regolata autonomamente: i contratti pendenti proseguono per effetto del provvedimento giudiziale e non per una libera scelta del curatore, sicché la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti pendenti opera, per tali profili, al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio.
- I crediti maturati in pendenza di esercizio provvisorio sono sempre prededucibili; quelli maturati prima del fallimento nei contratti di durata sono prededucibili solo se il curatore, cessato l’esercizio provvisorio, subentra nel contratto.
- La disciplina speciale dell’esercizio provvisorio va coordinata con quella generale dei contratti pendenti, per evitare che la prosecuzione dell’attività d’impresa venga di fatto ostacolata dall’automatica formazione di una massa di crediti prededucibili per tutti i rapporti di durata preesistenti.
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