Ordinanza n. 189/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica postuma, diniego di accertamento di conformità edilizia e, con motivi aggiunti, ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il diniego della Soprintendenza di autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004, il diniego comunale di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 e gli atti connessi, tra cui il parere urbanistico contrario, il verbale di ispezione della polizia municipale, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla demolizione. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l'ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino. Nella fase cautelare il Comune ha eccepito l'irricevibilità dei motivi aggiunti, notificati il 10 febbraio 2026, sulla base della relata depositata dal ricorrente, dalla quale risultava che l'ordinanza di demolizione era stata notificata il 12 novembre 2025. Il giudice ha ritenuto violati i termini perentori previsti dagli artt. 29 e 43 c.p.a. Il ricorrente aveva invocato l'errore scusabile, ma il quadro normativo e giurisprudenziale non risultava oscuro, né emergevano comportamenti procedimentali ambigui dell'amministrazione, caso fortuito o forza maggiore.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti, ritenendo che questi fossero effettivamente irricevibili per tardività: l'ordinanza di demolizione risultava notificata il 12 novembre 2025, mentre i motivi aggiunti erano stati notificati soltanto il 10 febbraio 2026, in violazione degli artt. 29 e 43 c.p.a. Ha negato l'errore scusabile, qualificandolo come rimedio eccezionale, concedibile soltanto in presenza di obiettiva oscurità normativa, oscillazioni giurisprudenziali, condotte procedimentali ambigue dell'amministrazione, caso fortuito o forza maggiore, circostanze non ravvisate nel caso concreto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia. L'ordinanza non definisce il merito delle impugnazioni introduttive.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta.
Il termine per l'azione di annullamento è stato considerato perentorio; la tardiva notificazione dei motivi aggiunti ha determinato l'irricevibilità dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione.
La notificazione dei motivi aggiunti deve rispettare i termini processuali applicabili; la notificazione effettuata il 10 febbraio 2026, a fronte della notificazione dell'atto impugnato il 12 novembre 2025, è stata ritenuta tardiva.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
È la disciplina richiamata per il diniego di autorizzazione paesaggistica postuma, ma l'ordinanza cautelare non esamina nel merito la legittimità del diniego.
È la disciplina richiamata per il diniego di accertamento di conformità edilizia, senza una valutazione di merito in questa fase cautelare.
Massime di principio
- La notificazione dei motivi aggiunti diretti contro un provvedimento sopravvenuto deve avvenire entro il termine processuale perentorio applicabile; quando la data di notificazione dell'atto impugnato risulta inequivocabilmente dalla relata, la notificazione tardiva comporta l'irricevibilità dell'impugnazione.
- L'errore scusabile nel processo amministrativo costituisce un rimedio eccezionale, da accordare con estrema parsimonia, e presuppone circostanze oggettive quali oscurità del quadro normativo, oscillazioni giurisprudenziali, comportamento procedimentale ambiguo dell'amministrazione, caso fortuito o forza maggiore.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto in assenza di tali circostanze, poiché la sua concessione generalizzata comprometterebbe il rispetto dei termini processuali perentori e la parità delle armi tra le parti.
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