Cassazione Penale, Ordinanza n. 33338/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Ancona aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per due episodi di furto, ritenuti commessi in concorso e aggravati; per un terzo capo era stato invece dichiarato il non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo l'insussistenza dei requisiti minimi per la proposizione della querela nei due episodi di furto; 2) ha censurato, con vizio motivazionale e violazione di legge, il riconoscimento del furto tentato anziché consumato; 3) ha contestato la motivazione sulla dosimetria della pena, sul riconoscimento della recidiva e sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura riproponeva le doglianze di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: per il furto commesso presso uno spazio commerciale era corretta la legittimazione alla querela del responsabile della sicurezza, titolare di poteri di vigilanza e custodia; per l'altro furto la legittimazione derivava dalla procura speciale rilasciata preventivamente dal legale rappresentante dell'ente, valida anche senza indicazione dei singoli reati. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto consumato e non tentato, poiché la sottrazione di beni in supermercato in area videosorvegliata integra il perfezionamento del reato, essendo la videosorveglianza un controllo successivo e non un monitoraggio preventivo del bene. Sul terzo motivo ha giudicato la doglianza inammissibile perché la Corte territoriale aveva risposto in modo puntuale e conforme alla giurisprudenza sul diniego dell'art. 131-bis c.p., sulla recidiva e sulla pena. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamati quali norme incriminatrici poste a base della condanna per furto aggravato in concorso di persone.
La procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante dell'ente per la proposizione della querela non deve indicare i singoli reati, potendo riferirsi a tutti i fatti lesivi degli interessi sociali.
Il diniego della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto correttamente motivato dalla Corte territoriale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
- La legittimazione a proporre querela può spettare al responsabile della sicurezza o a chi sia investito di poteri di vigilanza e custodia sui beni dell'ente leso.
- La procura speciale rilasciata preventivamente dal legale rappresentante di un ente ai fini della querela è valida anche se non indica i singoli reati, purché risulti riferita ai fatti che ledono gli interessi dell'ente e rientrano nel suo oggetto.
- La sottrazione di beni all'interno di un supermercato integra furto consumato quando l'impossessamento si è già realizzato, anche se l'area è videosorvegliata, perché la videosorveglianza opera come controllo successivo e non impedisce il perfezionamento del reato.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando censura il diniego della particolare tenuità del fatto, la recidiva o la pena senza misurarsi con una motivazione di merito conforme ai principi di legittimità.
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