Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03873/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto al Tribunale competente l’ingiunzione di consegna della busta paga relativa al mese di aprile 2019 nei confronti della società datrice di lavoro. La società aveva proposto opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito in fase monitoria, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Messina. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione, ritenendo che dalla documentazione prodotta emergessero indizi della conclusione del contratto di lavoro in Messina e, comunque, che in mancanza di prova del luogo di conclusione del contratto dovesse declinarsi la competenza. Con l’unico motivo di ricorso per regolamento di competenza, il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1327 e 1335 c.c., dell’art. 413 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che l’"informativa delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro" non poteva essere qualificata come contratto di lavoro, che mancava prova della proposta e accettazione, e che era pacifico che il rapporto fosse iniziato in Milazzo nella stessa data del documento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che l’informativa sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, redatta ai sensi del d.lgs. n. 152 del 1997, non equivalga a un contratto di lavoro e non consenta, da sola, di desumere con certezza la conclusione del contratto in Messina. Poiché non risultava un contratto scritto e l’unico dato certo e non contestato era l’inizio della prestazione lavorativa in Milazzo il 30 giugno 2012, la Corte ha applicato il criterio del luogo di inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa, affermando la competenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e disposto la riassunzione del giudizio davanti a tale Tribunale, rinviando la liquidazione delle spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione della conclusione del contratto; la Corte ha escluso che il documento prodotto provasse, di per sé, proposta e accettazione del contratto di lavoro.

  • art. 1327 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di perfezionamento del contratto; la Corte ha ritenuto non dimostrato un contratto scritto concluso nei termini prospettati.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; non è stato valorizzato come base per ritenere concluso il contratto nel luogo indicato dal giudice di merito.

  • art. 413 c.p.c.

    La Corte ha affermato che, in assenza di contratto di lavoro scritto e non essendo individuabile con certezza il luogo di insorgenza del rapporto, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha escluso che vi fossero elementi certi idonei a provare la conclusione del contratto in Messina.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’uso di presunzioni; la Corte ha ritenuto non sufficienti gli indizi tratti dall’informativa per radicare la competenza in Messina.

  • d.lgs. n. 152 del 1997

    Il documento redatto ai sensi di tale decreto è stato qualificato come mera informativa sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, priva di valore negoziale vincolante e non equiparabile a contratto.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per omesso esame/insufficiente motivazione nei limiti dedotti.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, se manca un contratto scritto e non è possibile individuare con certezza il luogo di conclusione del rapporto, rileva il luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa.
  • Un’informativa sulle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro non costituisce, di per sé, un contratto di lavoro e non può essere utilizzata come prova sufficiente della conclusione del rapporto in un determinato luogo.
  • La competenza territoriale non può essere radicata su semplici indizi o su un documento meramente esplicativo quando non vi siano elementi certi e univoci sul luogo di instaurazione del rapporto di lavoro.
  • Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può esaminare tutti gli elementi utili già acquisiti al processo per individuare definitivamente il giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineCompetenza
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.