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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31804/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo disposto a carico della società Courier Light s.r.l. e, in via equivalente, di somme nei confronti di Sebastiano Messina. Il ricorrente contestava la valutazione indiziaria relativa all'elemento soggettivo del reato (art. 10‑quater d.lgs. n.74/2000), sostenendo di essere stato autorizzato solo alla trasmissione dei modelli F24, senza essere tenutario delle scritture contabili, senza aver asseverato crediti, curato la contabilità o predisposto dichiarazioni fiscali, e perciò privo della consapevolezza dell'illiceità delle compensazioni contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorso, proposto contro ordinanza in materia di sequestro preventivo, poteva essere dedotto in cassazione soltanto per violazione di legge o per vizi della motivazione talmente gravi da renderla del tutto insufficiente; invece il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato il fumus commissi delicti richiamando le indagini della Guardia di Finanza (emersione di crediti inesistenti per 92.642,57 euro, utilizzo di documentazione fittizia relativa a corsi di formazione mai svolti, intercettazioni da cui risulterebbe l'intervento operativo di Messina nella predisposizione di documenti falsi e la trasmissione degli F24 che indicavano i crediti inesistenti). Per tali ragioni la valutazione indiziaria è stata ritenuta razionale e coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre all'onere di spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale contestata per l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti; la Corte dà rilievo agli elementi indiziari che collegano il ricorrente alla condotta di utilizzo di detti crediti (in particolare la presentazione degli F24 e la partecipazione alla predisposizione di documenti falsi).

  • art. 325 c.p.p.

    Regola il ricorso in cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio; la Corte ricorda il limite soggettivo della censura in cassazione, ammessa solo per violazione di legge o vizi estremi della motivazione.

  • lett. e) art. 606 c.p.p.

    Richiamata per distinguere le censure deducibili in cassazione (ad es. illogicità manifesta della motivazione) rispetto ai limiti del ricorso contro misure cautelari; la Corte osserva che l'illogicità manifesta va dedotta con il motivo specifico di cui alla lett. e).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorrente; applicata per condannare Messina al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

  • art. 1, commi 46‑56 legge n. 205/2017

    Normativa sugli incentivi alla formazione richiamata dall'istruttoria come il settore normativo oggetto dell'abuso; la Corte riporta che i crediti d'imposta relativi a tali incentivi sono risultati inesistenti perché i corsi non sono stati svolti.

  • art. 1, commi 78‑81 legge n. 145/2018

    Ulteriore riferimento normativo sugli incentivi alla formazione; utilizzato nella ricostruzione dell'abuso dei crediti d'imposta.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'equità nella determinazione delle somme da versare alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione la usa per giustificare la quantificazione della sanzione pecuniaria equitativa.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro cautelare è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da renderla del tutto carente; molte censure di merito (es. valutazione degli indizi) sono inammissibili se non specificamente inquadrate nei limiti di legge.
  • La semplice autorizzazione formale a trasmettere modelli F24 non esclude automaticamente responsabilità penale se vi sono altri elementi che dimostrano una partecipazione attiva o consapevole (es. predisposizione di documenti falsi, istruzioni o contatti intercorsi al momento della contestazione).
  • Intercettazioni, dichiarazioni di dipendenti e documentazione 'in bianco' possono costituire elementi indiziari significativi per ritenere la consapevolezza dell'illecito, anche prima della fase dibattimentale.
  • Le censure generiche o non adeguatamente specificate sulla valutazione degli indizi sono destinate a non trovare accoglimento in cassazione; è necessario indicare precise violazioni di legge o difetti logico‑argomentativi estremi.
  • L'impugnazione del sequestro può essere ulteriormente contrastata nei gradi successivi e nella fase dibattimentale: la decisione sulla misura cautelare si fonda su un giudizio indiziario provvisorio, che non impedisce la discussione sulla responsabilità sostanziale nel processo penale.
  • Rischio di oneri economici per ricorsi infondati: oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto presentato senza colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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