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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02539/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso da una società incaricata per conto di un consorzio di bonifica, relativo al presunto omesso versamento del contributo consortile di bonifica per l'anno 2017. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma con compensazione delle spese di lite; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto due censure: da un lato, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per asserita violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che non fossero comprensibili le ragioni della conferma della compensazione delle spese; dall'altro, violazione o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dei principi di soccombenza e causalità, perché la compensazione sarebbe stata disposta in assenza dei presupposti di legge. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la motivazione della sentenza impugnata non era inesistente né meramente apparente, poiché richiamava la particolare complessità della controversia; inoltre, la valutazione circa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se illogico, astratto o contrario alle evidenze di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito contenesse una motivazione sufficiente e intelligibile sulla compensazione delle spese, fondata sulla particolare complessità della controversia, e ha ribadito che il controllo di legittimità sulla compensazione ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito circa la gravità ed eccezionalità delle ragioni poste a base della decisione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di cassazione, perché le parti intimate non si sono costituite. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se la sentenza è affetta da nullità per mancanza o apparenza della motivazione, non per semplice insufficienza o contraddittorietà logica.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è mancante o apparente solo quando non consenta di individuare il ragionamento decisorio o sia del tutto inesistente sul piano materiale.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Le sentenze del processo tributario devono essere motivate in modo da rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta solo se il giudice ha applicato in modo erroneo la disciplina sulla compensazione delle spese, non per sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Le spese possono essere compensate in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito entro i limiti della non illogicità e non erroneità della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    La disciplina del ricorso va interpretata secondo i criteri ermeneutici generali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il rigetto dell'impugnazione comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha integrato la disciplina sul contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la motivazione della sentenza è censurabile solo quando presenti un'anomalia che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza motivazionale.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, può essere disposta anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni riferite a specifiche peculiarità fattuali o giuridiche della controversia, purché tali ragioni siano esplicitate in modo non astratto e non illogico.
  • Il sindacato di legittimità sulla decisione di compensare le spese non può trasformarsi in una rivalutazione del merito circa la gravità ed eccezionalità delle ragioni poste a fondamento della compensazione.
  • Una motivazione che richiami la particolare complessità della controversia, se collegata a un effettivo percorso argomentativo che renda comprensibili le difficoltà di ricostruzione dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, non è apparente.
  • In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'impugnante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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