Cassazione Civile, Ordinanza n. 06806/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un soggetto che sosteneva di aver acquistato, con atto di compravendita del 29 aprile 2008, un appartamento con fondaco e soffitta in un edificio di Ascoli Piceno. In primo grado l'attrice chiedeva l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi diritto reale di una vicina sulla soffitta; in subordine chiedeva la garanzia per evizione e il risarcimento del danno nei confronti della società venditrice. La convenuta vicina resisteva, sosteneva di non aver mai acquistato la soffitta dalla società e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione, o in subordine di comproprietà. La società venditrice resisteva pure essa. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale; la Corte d'appello, invece, riformava integralmente: riteneva che l'attrice non avesse acquistato la soffitta né ne avesse mai avuto il possesso, dichiarando quindi il difetto di legittimazione attiva ad agire con actio negatoria ex art. 949 c.c., e accoglieva la domanda di usucapione della convenuta. In cassazione la ricorrente deduceva cinque motivi: 1) violazione degli artt. 132, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 949 c.c., per avere la Corte d'appello escluso la legittimazione attiva sulla base di un'erronea lettura del rogito; 2) violazione degli artt. 704 c.p.c. e 949 c.c. per avere valorizzato un precedente giudizio possessorio; 3) omesso esame di elementi di prova e violazione degli artt. 132, 112, 115 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non aver considerato rogito, mappe catastali, CTU e atti pregressi; 4) violazione degli artt. 1477 c.c. e 29 l. n. 52/1985, per non aver riconosciuto la soffitta come accessorio consegnato insieme all'appartamento; 5) violazione degli artt. 1158, 1141, 1144 e 2697 c.c., per avere la Corte posto a carico della ricorrente l'onere di provare che il possesso della controparte derivasse da tolleranza. La Cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure: ha osservato che la ricorrente chiedeva in realtà una diversa valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha ribadito che, nell'actio negatoria, la legittimazione attiva spetta al proprietario, al titolare di altro diritto reale di godimento o al possessore, e che tali presupposti devono essere provati dalla parte che agisce; ha aggiunto che, una volta provato il possesso della controparte, spetta a chi lo contesta dimostrare che esso derivi da atti di tolleranza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la legittimazione attiva dell'attrice all'actio negatoria per mancata prova della proprietà, di altro diritto reale di godimento o del possesso della soffitta, e che aveva ritenuto provata l'usucapione in favore della convenuta sulla base delle prove testimoniali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Per proporre l'actio negatoria occorre la dimostrazione della titolarità del bene o di altro diritto reale di godimento, oppure del possesso; in mancanza difetta la legittimazione attiva.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita a valutare i fatti e le prove entro i limiti della domanda, anche se giunge a una ricostruzione diversa da quella prospettata dalle parti.
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non se attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.
La selezione e la valutazione delle prove rientrano nei poteri del giudice di merito.
È richiamato in relazione alla dedotta nullità e apparente motivazione, ma la Corte esclude il vizio perché la motivazione è sufficiente e intellegibile.
È evocato tra le norme asseritamente violate; la Corte non ravvisa alcuna nullità motivazionale.
È richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso delle risultanze del giudizio possessorio; la Corte respinge la censura per la diversità tra giudizio possessorio e petitorio.
È invocato per sostenere che la soffitta dovesse essere consegnata come accessorio; la Corte non accoglie l'interpretazione del rogito proposta dalla ricorrente.
È richiamato insieme all'art. 1477 c.c. sul tema dell'individuazione catastale e della consistenza del bene trasferito.
Richiamato per la disciplina dell'usucapione, che la Corte d'appello ha ritenuto provata sulla base del possesso ultraventennale della convenuta.
È richiamato con riferimento alla presunzione di possesso e alla qualificazione del potere di fatto sulla cosa.
È evocato per l'eccezione di tolleranza del possesso; la Corte afferma che, una volta provato il possesso altrui, spetta a chi contesta dimostrare la tolleranza.
Regola il riparto dell'onere della prova: chi agisce in negatoria deve provare il proprio titolo o possesso; chi contesta il possesso deve provare che esso deriva da tolleranza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c. la legittimazione attiva spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore del bene; se tali presupposti non sono provati, la domanda è improponibile per difetto di legittimazione.
- La prova della titolarità o del possesso ai fini dell'actio negatoria può essere fornita con ogni mezzo e anche in via presuntiva, ma resta pur sempre a carico dell'attore che invoca la tutela.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito su documenti, testimonianze e attendibilità dei testi.
- Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la diversa interpretazione dei fatti e dei documenti data dal giudice rispetto a quella sostenuta dalle parti, purché la decisione resti entro il perimetro della domanda e non attribuisca un bene diverso o maggiore di quello richiesto.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte ritualmente o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; non quando seleziona e valorizza diversamente le prove offerte dalle parti.
- Una volta accertato il possesso di fatto sulla cosa, spetta a chi lo contesta provare che esso derivi da atti di tolleranza; la tolleranza non si presume.
- Quando una clausola o un atto negoziale siano suscettibili di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra le possibili letture non è censurabile in cassazione solo perché la parte ne propone una diversa.
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