Cassazione Civile, Ordinanza n. 23179/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972, con la quale l’Agenzia recuperava a tassazione un credito IVA maturato nel 2007 e portato in detrazione nella dichiarazione 2008. Il recupero era fondato sul fatto che la dichiarazione annuale IVA relativa al 2007 era stata presentata oltre il termine di 90 giorni, esattamente al 91° giorno. In appello la CTR aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che la tardiva presentazione non comportasse la perdita del diritto alla detrazione, se il credito fosse comunque riconoscibile aliunde. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 28, 30 e 55 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2 e 8 d.P.R. 322/1998 e dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, in mancanza della dichiarazione IVA nell’anno di maturazione del credito, il contribuente non poteva detrarlo nell’anno successivo ma avrebbe dovuto chiedere il rimborso nei modi e termini previsti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondata la censura alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 17757/2016 e della successiva Corte di giustizia UE (causa C-895/19, sentenza 18 marzo 2021), secondo cui il principio di neutralità dell’IVA impone di riconoscere la detrazione anche in mancanza della dichiarazione annuale del periodo di maturazione, purché l’eccedenza risulti dalle dichiarazioni periodiche, la detrazione sia esercitata entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto e siano dimostrati i requisiti sostanziali dell’operazione. La Corte ha inoltre osservato che la CTR aveva già accertato l’assenza di incertezze sulle fatture emesse e sull’individuazione dell’IVA a debito. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza degli arresti di legittimità e unionali successivi all’instaurazione della controversia.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
disciplina il controllo automatizzato che aveva condotto al recupero del credito IVA
richiamato dall’Agenzia a sostegno del diniego di detrazione in assenza di dichiarazione annuale tempestiva
richiamato dall’Agenzia nel quadro delle norme sull’IVA e sui termini per l’esercizio del diritto
richiamato dall’Agenzia per sostenere che, in alternativa alla detrazione, il credito avrebbe dovuto essere chiesto a rimborso
richiamato dall’Agenzia nel ricorso
richiamato dall’Agenzia in tema di dichiarazioni fiscali e termini
richiamato dall’Agenzia in tema di dichiarazione e modalità di esercizio del credito
richiamato dall’Agenzia nel motivo di ricorso
parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell’IVA costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’imposta e non può essere negato per la sola omissione o tardività di un adempimento formale, se risultano integrati i requisiti sostanziali della detrazione.
- Nel regime di autoliquidazione dell’IVA, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale del periodo di maturazione non comporta automaticamente la perdita del credito detraibile, quando l’eccedenza risulti dalle dichiarazioni periodiche e la detrazione sia esercitata entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
- L’amministrazione finanziaria, una volta in possesso degli elementi necessari, non può subordinare l’esercizio della detrazione a condizioni formali ulteriori che ne svuotino la funzione, salvo che l’irregolarità formale impedisca la prova certa dei requisiti sostanziali.
- La tutela del diritto alla detrazione richiede che sia dimostrato in concreto che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che l’imposta sia stata assolta sugli acquisti e che i beni o servizi siano utilizzati per operazioni imponibili.
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