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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21241/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Alcuni dipendenti del comparto scuola, assunti con contratti a tempo determinato, avevano chiesto in giudizio il riconoscimento, ai fini economici, dell'anzianità maturata durante i rapporti a termine, l'applicazione del principio di non discriminazione nella progressione retributiva, la declaratoria di illegittimità dei termini apposti ai contratti, la conversione dei rapporti e il risarcimento del danno per abuso del ricorso ai contratti a termine. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte le domande, riconoscendo il trattamento economico connesso all'anzianità per i servizi prestati dopo il 10 luglio 2001 e condannando il Ministero alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso la domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo con la diversa pretesa di progressione stipendiale durante il rapporto a termine e che le norme interne richiamate sarebbero compatibili con il diritto eurounitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del Ministero non fossero specificamente attinenti alla decisione impugnata, perché rivolte a una fattispecie diversa da quella effettivamente decisa: la sentenza d'appello riguardava infatti la parità di trattamento economico nel corso del rapporto a tempo determinato, non la ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo. La Corte ha osservato che la ratio decidendi era l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra assunti a termine e a tempo indeterminato durante la vigenza del rapporto a termine. Non essendo stata fornita dal ricorrente una specifica allegazione autosufficiente della diversa domanda che assumeva proposta, il motivo è stato giudicato inconferente e il ricorso dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché i resistenti sono rimasti intimati.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    il motivo per violazione di legge deve essere specificamente riferito alla decisione impugnata; censure non attinenti al decisum sono inammissibili.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    la mancata specifica enunciazione di motivi pertinenti e intelligibili è assimilata alla mancata indicazione dei motivi, con conseguente inammissibilità del ricorso.

  • accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    la clausola 4 è richiamata come parametro di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; tuttavia la Corte distingue tra progressione retributiva durante il rapporto a termine e ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    disciplina la ricostruzione della carriera del personale docente dopo l'immissione in ruolo; non è la norma rilevante per la pretesa fatta valere nel giudizio deciso.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato insieme agli artt. 485 e 569 come disciplina interna invocata dal ricorrente.

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    disciplina la ricostruzione della carriera del personale amministrativo dopo l'immissione in ruolo; non coincide con la pretesa oggetto del giudizio.

  • art. 526 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato come criterio interno di parametro della retribuzione del personale a tempo determinato alla retribuzione iniziale del personale di ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento per prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, completo e strettamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che colpiscono una questione diversa da quella decisa sono inammissibili.
  • La pretesa di parità di trattamento economico del lavoratore assunto a tempo determinato durante la vigenza del rapporto è distinta dalla domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo: le due azioni hanno presupposti e discipline differenti e non possono essere confuse.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'assenza di ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato, il ricorrente deve confrontarsi con tale specifica ratio, non con una fattispecie giuridica diversa.
  • In cassazione la parte che deduce l'erronea qualificazione della domanda deve indicare in modo autosufficiente il contenuto dell'atto introduttivo e localizzare le allegazioni rilevanti; in difetto, la censura non è scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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