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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36980/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza del 24 marzo 2026 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti per furto aggravato. Era loro contestato di avere agito in concorso con altre persone, dopo il rilascio giudiziale dell’immobile commerciale già adibito a bar e ristorante, asportando infissi, battenti delle porte, interruttori, pannelli elettrici, luci di sicurezza e tegole della tettoia, con violenza sulle cose e con la partecipazione di tre o più persone, allo scopo di conseguire un profitto. La pena inflitta a ciascuno era di nove mesi di reclusione ed euro 300 di multa, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e sospensione condizionale. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 624 e 625 c.p. e degli artt. 1592 e 1593 c.c., oltre a vizio di motivazione: secondo la difesa, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare distintamente ciascun bene, verificandone autonomia funzionale, separabilità, natura di miglioramento o addizione, eventuale inclusione nei beni aziendali trasferiti e presenza di accordi derogatori. Sono stati richiamati il contratto di cessione d’azienda del 31 ottobre 2008, con corrispettivo complessivo di euro 170.000, di cui euro 150.000 indicati per attrezzature, arredi, impianti e opere su beni di terzi; le dichiarazioni del locatore sull’immobile consegnato allo stato grezzo e sull’assenza di un accordo di acquisizione delle opere; nonché il verbale dell’ufficiale giudiziario del 16 aprile 2019, relativo alla necessità di abbattere parte di una parete per rimuovere beni della cucina. Con il secondo motivo hanno contestato l’accertamento del dolo specifico di profitto, sostenendo che non fosse sufficiente desumerlo dall’apprensione dei beni e dalla negazione dello ius tollendi e che si dovesse considerare la loro convinzione di agire su beni acquistati dalla società cessionaria. Hanno richiamato anche l’ordinanza comunale n. 4 del 20 gennaio 2011 e la relativa diffida. Con il terzo motivo hanno censurato il diniego della particolare tenuità del fatto, invocando incensuratezza, occasionalità e contesto negoziale della vicenda e criticando la valutazione del danno e delle modalità organizzate. Con il quarto motivo hanno contestato la motivazione sulla pena, ritenendo non spiegate le ragioni per cui non fosse stato applicato il minimo edittale e non adeguatamente illustrata la valutazione dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo: in base agli artt. 1592 e 1593 c.c., le opere stabilmente incorporate nell’immobile e prive di autonoma individualità sono miglioramenti acquisiti al proprietario, mentre il diritto di rimozione riguarda le addizioni separabili senza danno; una deroga convenzionale deve essere specificamente allegata e non può essere desunta dal contratto di cessione d’azienda stipulato tra conduttore cedente e cessionario, cui il locatore era estraneo. La motivazione di merito sulla stabile incorporazione dei beni contestati è stata giudicata sintetica ma non apparente; inoltre, i ricorsi si riferivano anche a categorie di beni non comprese nell’imputazione e non indicavano specifici dati decisivi trascurati o travisati. La censura sul dolo specifico è stata dichiarata inammissibile: le decisioni di merito avevano collegato il fine di profitto, inteso anche come vantaggio morale, alla causale ritorsiva o dispettosa, al contesto conflittuale del rilascio, ai danni documentati e alle modalità dell’asportazione, non alla mera apprensione dei beni. La dedotta convinzione di agire su beni propri integrava un errore sulla disciplina extrapenale che concorre a definire l’altruità della cosa e non aveva efficacia scusante. La censura sulla particolare tenuità è stata dichiarata inammissibile perché il furto, aggravato dal concorso di due o più circostanze tra quelle dell’art. 625, primo comma, c.p., ricadeva nella cornice autonoma da tre a dieci anni prevista dall’art. 625, secondo comma, c.p.; il minimo di tre anni superava la soglia di due anni dell’art. 131-bis, primo comma, c.p. Il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche non poteva incidere su tale limite, in forza del comma 5. La Corte ha quindi corretto la giustificazione giuridica del diniego ai sensi dell’art. 619, primo comma, c.p.p., senza modificare il dispositivo. È stata infine dichiarata inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio: la pena era prossima al minimo e inferiore al medio edittale, e il richiamo alla concessione delle attenuanti generiche, alla prossimità al minimo e alla gravità del danno è stato ritenuto sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    L’imputazione non contempla arredi, attrezzature, macchine d’ufficio o mobili, cioè quei beni per i quali soltanto potrebbe utilmente porsi la questione dell’autonoma individualità economico-funzionale; essa individua per elencazione tassativa infissi, battenti delle porte, interruttori, pannelli elettrici, luci di sicurezza e tegole della copertura.

    La Corte esamina l’elemento dell’altruità rispetto ai beni specificamente indicati nell’imputazione e conferma la qualificazione dei beni stabilmente incorporati nell’immobile come appartenenti al locatore.

  • art. 625 c.p.

    Nel caso in esame, agli imputati è stato attribuito il furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla partecipazione di tre o più persone, con la conseguente applicazione dell’art. 625, comma 2, cod.pen., che per il concorso di due o più circostanze fra quelle indicate nel primo comma commina la reclusione da tre a dieci anni.

    La Corte applica il secondo comma alla contestazione aggravata da più circostanze e considera la cornice autonoma da tre a dieci anni ai fini del limite edittale per la particolare tenuità.

  • art. 1592 c.c.

    Rientrano nella nozione di miglioramenti, agli effetti dell’art. 1592 cod. civ., le opere che, mediante trasformazioni o sistemazioni, aumentano il valore dell’immobile e ne accrescono durevolmente il godimento, la produttività e la redditività, senza conservare una propria individualità rispetto al bene nel quale si incorporano.

    Costituiscono miglioramenti le opere che accrescono durevolmente le utilità dell’immobile e si incorporano in esso senza mantenere autonoma individualità; il conduttore autore non ha ius tollendi e può spettargli, ricorrendone i presupposti, un credito indennitario.

  • art. 1593 c.c.

    L’art. 1593 cod. civ. riconosce al conduttore il diritto di rimuovere, alla fine della locazione, le addizioni separabili senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenerle, corrispondendo l’indennità prevista dal primo comma.

    Il diritto di rimozione riguarda le addizioni separabili senza pregiudizio per la cosa locata; se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramenti, opera il rinvio al regime dell’art. 1592 c.c.

  • art. 131-bis, comma 1, c.p.

    L’art. 131 bis, comma 1, cod.pen., nel testo più favorevole introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150/2022, circoscrive la causa di non punibilità ai reati per i quali la pena detentiva non è superiore nel minimo a due anni.

    La particolare tenuità è esclusa quando il minimo edittale rilevante supera due anni; nel caso deciso la cornice applicabile al furto aggravato aveva minimo di tre anni.

  • art. 131-bis, comma 5, c.p.

    Il comma 5 della medesima disposizione prescrive che, ai fini della determinazione della pena rilevante, non si tiene conto delle circostanze, con eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale, e stabilisce che, ricorrendo queste ultime, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento.

    Per verificare la soglia edittale si considerano le circostanze ad effetto speciale e non si applica il bilanciamento; il limite dipende dalla cornice legale del fatto, non dalla pena risultante dal bilanciamento concreto.

  • art. 63, comma 3, c.p.

    La previsione stabilisce una cornice autonoma e comporta un aumento di pena superiore a un terzo rispetto a quella del delitto base, integrando una circostanza ad effetto speciale nel senso definito dall’art. 63, comma 3, cod.pen.

    La circostanza che determina una cornice autonoma e un aumento superiore a un terzo è ad effetto speciale e rileva secondo il regime previsto dall’art. 131-bis, comma 5, c.p.

  • art. 619, comma 1, c.p.p.

    La motivazione del diniego, fondata sull’entità del pregiudizio e sulle modalità organizzate della condotta, è pertanto superflua rispetto alla preclusione derivante dai limiti edittali della fattispecie riconosciuta. La relativa giustificazione giuridica può essere rettificata ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen., senza modificare il dispositivo e senza compiere nuovi accertamenti di fatto.

    La Corte può correggere la motivazione giuridica della decisione senza modificarne il dispositivo e senza nuovi accertamenti di fatto.

  • art. 132 c.p.

    La commisurazione della pena fra il minimo e il massimo rientra nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.

    La determinazione della pena entro la cornice edittale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, soggetta al controllo di legittimità nei limiti dei vizi deducibili.

  • art. 133 c.p.

    Quando la sanzione è prossima al minimo, l’obbligo motivazionale può essere assolto anche sinteticamente, mediante il richiamo a criteri di adeguatezza ed equità che esprimano la valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.; resta fermo il controllo sui vizi di motivazione dedotti nei limiti consentiti in sede di legittimità.

    Per una pena prossima al minimo può bastare una motivazione sintetica, purché richiami criteri di adeguatezza ed equità che rendano comprensibile la valutazione degli elementi di cui all’art. 133 c.p.

Massime di principio

  • Le opere realizzate dal conduttore che accrescono durevolmente il valore o l’utilità dell’immobile e si incorporano in esso senza conservare autonoma individualità costituiscono miglioramenti: il conduttore non può rimuoverle, ferma la possibile tutela indennitaria prevista dalla legge. Il diritto di rimozione ex art. 1593 c.c. riguarda invece le addizioni separabili senza nocumento.
  • La deroga convenzionale al regime legale dell’accessione deve essere specificamente allegata e riconoscibile; una previsione contenuta nel contratto di cessione d’azienda tra conduttore cedente e cessionario non è, per ciò solo, opponibile al locatore estraneo al contratto.
  • Nel furto il fine di profitto può consistere in qualsiasi vantaggio, anche morale. Una finalità ritorsiva o dispettosa può integrare il dolo specifico quando sia desunta dalle circostanze concrete e non dalla sola apprensione del bene o dal danno arrecato.
  • L’errore sulla disciplina civilistica dell’appartenenza non esclude la punibilità quando le norme extrapenali concorrono a integrare l’elemento normativo dell’altruità nella fattispecie di furto.
  • Ai fini dell’art. 131-bis c.p., la soglia edittale si determina considerando le circostanze ad effetto speciale e senza applicare il giudizio di bilanciamento. Se il minimo edittale così individuato supera due anni, la causa di non punibilità è inapplicabile, indipendentemente dalla pena concretamente irrogabile.
  • La motivazione sulla pena prossima al minimo può essere sintetica se richiama criteri di adeguatezza e proporzione e consente di comprendere il percorso valutativo del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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