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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02203/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La lite nasce da una frana verificatasi in un terreno sito nel Comune di Baselice, che i proprietari del fondo a valle attribuivano a lavori eseguiti dalla confinante nel proprio fondo. Gli attori chiedevano sia il risarcimento dei danni patrimoniali (distruzione di piante, alberi secolari e di un pozzo) sia il risarcimento di un danno non patrimoniale qualificato come esistenziale, allegando il timore di ulteriori smottamenti e il pregiudizio alla serenità familiare nella propria abitazione. Il Tribunale accoglieva in larga parte le domande, condannando la convenuta anche a eseguire i lavori previsti dalla D.I.A. La Corte d'appello confermava integralmente, ritenendo provato il nesso causale tra i lavori eseguiti nel fondo della convenuta e la frana, nonché la sussistenza del danno esistenziale. In cassazione la convenuta articolava sette motivi: contestava, in particolare, la ritenuta prova del danno non patrimoniale, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2059 c.c., l'erroneo uso di presunzioni, l'omessa considerazione di fatti che escluderebbero il timore di nuove frane e il difetto di legittimazione attiva dei proprietari per mancanza di prova rigorosa della proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, nei limiti di ragione, ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, e ha rigettato il settimo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la legittimazione attiva dei proprietari del fondo a valle sulla base della documentazione in atti, senza necessità di una probatio diabolica della proprietà. Ha invece censurato la motivazione sulla risarcibilità del danno esistenziale, osservando che il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto in re ipsa: occorre allegazione circostanziata e prova, anche presuntiva, di una lesione grave e seria di un diritto costituzionalmente protetto, non riducibile a meri disagi, paure o ansie generiche. La Corte territoriale non aveva svolto una verifica concreta su gravità, serietà e non futilità del pregiudizio allegato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per escludere che il giudice possa porre a base della decisione fatti non allegati o non provati; nel caso, la censura sulla prova del danno non patrimoniale è stata ritenuta fondata nei termini indicati dalla Corte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato congiuntamente all'art. 115 c.p.c. in tema di valutazione della prova e del ragionamento probatorio del giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato e che, nel giudizio risarcitorio su danni a un immobile, la legittimazione non richiede prova rigorosa della proprietà

  • art. 2 Cost.

    utilizzato per individuare i diritti inviolabili della persona e per il criterio di tolleranza delle minime intrusioni nella sfera personale derivanti dalla convivenza sociale

  • art. 2059 c.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato: il danno non patrimoniale è risarcibile per lesione di diritti inviolabili, ma solo se la lesione è grave e il pregiudizio non è futile

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per il tema delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti

  • art. 8 CEDU

    richiamato come parametro di tutela del diritto al normale svolgimento della vita familiare nella propria abitazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato dalla Corte d'appello per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, senza specifiche statuizioni della Cassazione sul punto

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio per danni arrecati a un immobile, la legittimazione attiva del soggetto che agisce può essere desunta da elementi documentali e presuntivi idonei a individuare il titolare del bene, senza necessità di una prova rigorosa della proprietà come in un’azione di rivendica.
  • Il danno non patrimoniale non è mai risarcibile in re ipsa: la parte che lo allega deve indicare fatti specifici e circostanziati e poi provarli, anche per presunzioni.
  • Il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili presuppone, oltre alla rilevanza costituzionale dell’interesse leso, anche la gravità dell’offesa e la non futilità del pregiudizio; non sono risarcibili meri disagi, ansie o generiche paure.
  • La prova presuntiva del pregiudizio non patrimoniale è ammissibile, ma il giudice deve verificare in concreto la gravità, precisione e concordanza degli indizi e la loro effettiva idoneità a dimostrare un peggioramento qualitativo della vita.
  • In tema di danno da eventi che incidono sulla serenità familiare nella propria abitazione, occorre distinguere tra un effettivo pregiudizio giuridicamente apprezzabile e i normali fastidi o timori che, in base al principio di solidarietà sociale, devono essere tollerati.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeGiudicato

Testo integrale

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