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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22692/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/01/2023 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta il 01/12/2022 per il reato previsto dall'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione e traffico di stupefacenti). Il ricorso deduceva violazioni di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, contestando i gravi indizi di colpevolezza desunti da intercettazioni e riscontri: in particolare si sosteneva che l'indagato aveva un ruolo marginale (solo "assaggiatore" o acquirente occasionale), che le conversazioni intercettate non provavano la partecipazione all'associazione e che i rapporti debitori/documentazione trovata non erano idonei a dimostrare responsabilità. Contestate inoltre le esigenze cautelari e la proporzionalità della custodia cautelare, nonché un presunto errore sul riferimento a un carico pendente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, avendo ricostruito il ruolo dell'indagato nell'ambito di un sodalizio dedito al traffico di cocaina, crack, eroina e hashish: Garzillo è stato descritto come acquirente-rivenditore, implicato nei rapporti debitori del gruppo, collegato alla fornitrice stabile e intervenuto nelle operazioni di "assaggio" e nella richiesta di non alterare lo stupefacente. La Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito e sulle interpretazioni delle intercettazioni (sindacabili in cassazione solo per travisamento della prova o manifesta illogicità). Ha inoltre ritenuto infondato il profilo sulle esigenze cautelari, dato il mancato superamento del doppio regime presuntivo previsto per i delitti di cui all'art. 74 T.U. stup. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Norma che inquadra la fattispecie contestata; la Corte rileva l'applicazione del regime presuntivo rafforzato (art. 275, comma 3 c.p.p.) in relazione alla gravità degli indizi per reati di associazione finalizzata al traffico di droga.

  • art. 273 c.p.p.

    Disciplina i gravi indizi di colpevolezza; la Cassazione conferma che la loro insussistenza è sindacabile in cassazione solo per violazione di specifiche norme o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 c.p.p.

    Riguarda le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale in relazione al mancato superamento del doppio regime presuntivo previsto per i reati di cui all'art.74.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato, in particolare comma 3, per il principio del doppio regime presuntivo operante con riferimento ai delitti di cui all'art.74, che giustifica il ricorso alla custodia cautelare quando sussistono gravi indizi.

  • art. 292 c.p.p.

    Indica i requisiti formali dell'ordinanza cautelare; la Corte richiama che la motivazione del riesame deve rispettare il modello richiesto dall'art. 292 e dal corrispondente art. 546 c.p.p.

  • art. 546 c.p.p.

    Modello strutturale della motivazione cui il giudice del riesame deve attenersi, adattato al giudizio cautelare fondato su indizi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Citato in relazione ai limiti stringenti con cui il ricorso deve essere formulato e motivato nei termini strettamente necessari.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola l'applicazione delle ammende; la Corte ha irrogato euro 3.000 a titolo di ammenda per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Previsione procedurale sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione che non comporta la libertà dell'imputato; la Corte ordina la trasmissione della decisione per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari non reinquadra i fatti né rivaluta il merito delle prove: può annullare solo per violazione di legge o per mancanza/manifesta illogicità della motivazione.
  • Le valutazioni sulle intercettazioni e sul loro significato sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sindacabili in cassazione solo se si dimostra un travisamento della prova o una motivazione manifestamente illogica.
  • Per i reati di cui all'art. 74 T.U. stupefacenti opera un regime presuntivo rafforzato (art. 275, comma 3 c.p.p.), che rende più agevole la sussistenza delle esigenze cautelari quando sussistono gravi indizi.
  • Un ricorso alla cassazione contro una ordinanza di riesame deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi del giudice di merito: censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili.
  • La mancata ammissione del ricorso può comportare condanne alle spese e ammende; pertanto le impugnazioni devono essere formulate con argomentazioni precise e non con semplici rivalutazioni dei fatti già esaminati.
  • Quando si contesta una motivazione cautelare, è utile indicare esattamente in cosa consista la violazione normativa o in che punti la motivazione sia manifestamente illogica, fornendo elementi che dimostrino il travisamento della prova.

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