Cassazione Civile, Ordinanza n. 32979/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società aveva chiesto la condanna dell'ente gestore della strada al pagamento di euro 16.400,00, pari ai costi sostenuti per la bonifica della carreggiata e lo smaltimento del carico di pesce surgelato riversatosi sulla strada dopo il ribaltamento di un autoarticolato. In primo grado la domanda era stata rigettata: il tribunale aveva ritenuto non provato l'effettivo pagamento alla società incaricata del trasporto e smaltimento e, in subordine, aveva escluso anche l'azione di arricchimento senza causa per mancanza di prova della diminuzione patrimoniale. In appello la decisione era stata confermata, ritenendosi non utilizzabile la prova testimoniale del pagamento e comunque inattendibile la testimonianza resa; inoltre, la domanda ex art. 2041 c.c. era stata dichiarata inammissibile perché proposta in via subordinata pur in presenza di altra azione astrattamente esperibile. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione delle norme sulla prova testimoniale e sui limiti di valore, sostenendo che tali limiti non si applicassero al pagamento effettuato a un terzo e che, comunque, l'eventuale nullità della prova era sanata per mancata tempestiva eccezione; 2) violazione dell'art. 2721, secondo comma, c.c., lamentando che la prova testimoniale fosse stata ammessa e assunta e che il giudice non potesse poi ritenerla inutilizzabile per superamento del limite di valore in assenza di eccezione della controparte; 3) violazione dell'art. 2042 c.c., contestando l'affermazione di inammissibilità dell'azione di arricchimento proposta in via subordinata, assumendo che essa fosse proponibile proprio quando venisse negata l'esistenza o l'efficacia dell'azione principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza d'appello si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato l'inammissibilità della prova testimoniale del pagamento, dall'altro l'inidoneità della deposizione resa dalla teste indicata dalla ricorrente. Poiché la seconda ratio, relativa all'inattendibilità e non sufficiente specificità della testimonianza, non era stata efficacemente censurata, il ricorso non poteva condurre all'annullamento. Quanto al terzo motivo, la Corte ha applicato il principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa: essa è proponibile solo se manca ab origine un titolo giustificativo per l'altra azione, mentre resta preclusa quando la domanda principale sia respinta per difetto di prova o per un fatto imputabile all'attore, come l'omesso assolvimento dell'onere probatorio. Nel caso concreto, poiché il rigetto della domanda principale dipendeva dalla mancata prova del pagamento, la domanda ex art. 2041 c.c. era correttamente dichiarata inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
i limiti di valore e di ammissibilità della prova testimoniale sono richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità della prova, ma la Corte non decide sul punto in via autonoma perché la decisione è sorretta anche dall'inattendibilità della testimonianza
richiamato dalla ricorrente per sostenere che i limiti alla prova testimoniale del pagamento riguardano l'estinzione del debito derivante da una fonte contrattuale, non un pagamento eseguito a favore di un terzo
l'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e residuale; non è proponibile quando la domanda principale è respinta per difetto di prova o per un fatto imputabile all'attore
la sussidiarietà dell'azione di arricchimento preclude il ricorso a tale rimedio quando esista un'azione alternativa astrattamente proponibile e il suo mancato accoglimento dipenda dalla carenza probatoria dell'attore
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il potere di revoca delle ordinanze istruttorie non consente comunque di rilevare nullità sanate della prova testimoniale
richiamato dalla ricorrente in relazione al controllo del collegio sugli atti istruttori nel corso del giudizio
norma processuale indicata come parametro dei motivi di violazione di legge
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
evocato indirettamente nel ragionamento sull'onere della prova del pagamento e della diminuzione patrimoniale
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile o comunque infondato se non censura efficacemente tutte le rationes idonee da sole a sorreggere la decisione.
- La valutazione di attendibilità e sufficienza della prova testimoniale è riservata al giudice di merito, che può ritenerla non convincente ove la deposizione sia generica, non circostanziata o priva di riscontri fattuali.
- I limiti di ammissibilità della prova testimoniale e le relative nullità possono essere soggetti a sanatoria se la parte interessata non li eccepisce tempestivamente; tuttavia, la decisione può reggere anche sulla sola insufficienza probatoria della testimonianza assunta.
- L'azione generale di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario: è proponibile solo quando manchi ab origine un titolo giustificativo per l'altra azione, non quando la domanda principale sia respinta per difetto di prova o per omissioni imputabili all'attore.
- La domanda di arricchimento non può essere utilizzata come rimedio surrogatorio per rimediare al mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alla domanda principale.
- La sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. va esclusa anche in presenza di un'azione principale astrattamente esperibile, se il suo rigetto dipende da una carenza probatoria che non incide sull'esistenza originaria del titolo, ma sull'insufficiente dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa.
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