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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25342/2020 del 11/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Notifica di cartella di pagamento n.9720090090423684 per euro 162.609,34 a titolo di IVA e ritenute non versate per l'anno 2005, derivante da controllo automatizzato (controllo formale) sulle dichiarazioni (Modello Unico e Modello 770). La CTP di Roma aveva respinto l'opposizione; la CTR del Lazio aveva invece accolto l'appello del contribuente ritenendo che la cartella fosse carente di adeguata motivazione e configurasse un vero e proprio accertamento fuori dai limiti del controllo formale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate sul primo motivo, ritenendo che la CTR abbia errato nel qualificare l'atto come privo di motivazione e come accertamento, posto che l'iscrizione a ruolo si fondava esclusivamente sui dati forniti dal contribuente nelle dichiarazioni (Modello Unico e Modello 770) e dal riscontro oggettivo dell'omesso versamento. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi indicati e per la liquidazione delle spese; ha ritenuto superfluo esaminare i restanti motivi.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La Corte interpreta la norma nel senso che la procedura di controllo automatizzato può essere adottata quando la rettifica si basi esclusivamente sul riscontro dei dati dichiarati dal contribuente; in tali ipotesi il rinvio alla dichiarazione è sufficiente a motivare la cartella per omessi o ritardati versamenti

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Analogamente all'art. 36-bis, la norma relativa al controllo formale in materia di IVA è stata applicata come strumento idoneo quando l'ufficio opera sulla base dei soli dati cartolari forniti dal contribuente

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito del primo motivo; la Cassazione non apporta una nuova interpretazione specifica ma lo considera insieme alle altre norme sul controllo e sulla motivazione degli atti

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Norma citata nella doglianza di violazione ma non decisiva nella motivazione della Corte, che si è concentrata sulla legittimità della procedura di controllo formale

  • art. 6 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Citata nel terzo motivo dall'Agenzia; la Corte non è intervenuta nel merito di una violazione di tale norma perché ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato (controllo formale) ex art.36-bis d.P.R. 600/1973 e art.54-bis d.P.R. 633/1972 è legittimo quando l'ufficio si limita a verificare e riscontrare i dati forniti dal contribuente nelle dichiarazioni senza compiere ulteriori approfondimenti istruttori o interpretazioni di norme.
  • Se la cartella di pagamento è basata su omessi o ritardati versamenti indicati nelle dichiarazioni presentate dal contribuente, il richiamo alla dichiarazione stessa può essere sufficiente a considerare assolto l'obbligo di motivazione dell'atto, purché il contribuente possa agevolmente ricostruire la ragione della pretesa.
  • La Commissione giudicante deve verificare concretamente se l'Ufficio sia rimasto nell'ambito del mero controllo formale o abbia invece compiuto un accertamento sostanziale che richiede motivazione più articolata; errori di questa valutazione giustificano la cassazione con rinvio.
  • Non è automaticamente necessario l'invio della comunicazione di irregolarità prevista dal comma 3 dell'art.36-bis per le iscrizioni a ruolo conseguenti a omissioni di versamento riscontrabili nelle dichiarazioni, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte.
  • In caso di contestazione della motivazione della cartella, l'Amministrazione dovrebbe documentare con chiarezza, anche nelle controdeduzioni, i punti delle dichiarazioni da cui trae la pretesa (quali quadri e punti dei modelli) per rendere evidente al giudice e al contribuente la correlazione tra dichiarato e iscrizione a ruolo.

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