Cassazione Civile, Ordinanza n. 11070/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società editoriale per il corrispettivo di servizi editoriali (fornitura periodica di volumi e banche dati giuridiche) per euro 3.433,69 oltre accessori. L'avvocato destinatario del decreto ha proposto revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. contro la sentenza del Tribunale di Milano che aveva confermato l'ingiunzione in appello, sostenendo di aver rinvenuto solo dopo la definizione del giudizio una comunicazione della società datata 19 marzo 2015, inviata al suo studio, nella quale si sollecitava il pagamento di euro 65,00 e si dava atto di un estratto conto del servizio con saldo zero. Secondo il ricorrente, quel documento sarebbe stato decisivo perché incompatibile con l'esistenza del credito azionato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che la mancata tempestiva produzione del documento dipendesse da una causa imputabile al ricorrente, poiché la missiva era comunque pervenuta al suo studio e dunque non vi era prova di forza maggiore o di fatto dell'avversario. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e nullità della sentenza per omessa/insufficiente motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe illogicamente affermato la mancata prova del suo diligente attivarsi nonostante fossero stati dedotti capitoli di prova testimoniale non ammessi; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo che il giudice non avrebbe considerato la mancata contestazione, da parte della società, del contenuto della missiva; (3) violazione dell'art. 395, n. 3, c.p.c., sostenendo che il ritardo nel rinvenimento del documento sarebbe dipeso da circostanze non imputabili a lui, poiché la lettera era stata spedita per posta ordinaria e ricevuta da una collega che occupava i medesimi locali, senza rapporto associativo o collaborativo con lui.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a ottenere una nuova valutazione della prova orale e della decisività del documento, attività riservate al giudice di merito se sorrette da motivazione non illogica. Ha giudicato infondato il secondo motivo perché il principio di non contestazione riguarda i fatti storici posti a fondamento della pretesa, mentre qui era in discussione non il fatto della tardiva conoscenza, ma la sua idoneità a fondare la revocazione; tale valutazione non è governata dal principio di non contestazione. Ha respinto il terzo motivo perché le circostanze dedotte non escludevano il rilievo decisivo del fatto che la missiva fosse comunque pervenuta presso lo studio del ricorrente: ciò bastava a escludere la forza maggiore e a confermare la mancata prova della non imputabilità del ritardo nel reperimento del documento. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha applicato anche la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
revocazione per ritrovamento di documento decisivo
La revocazione è ammissibile solo se la mancata tempestiva produzione del documento non sia imputabile alla parte che la invoca; il ricorrente deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo e di non esserci riuscito per causa a lui non addebitabile o per fatto dell'avversario.
L'onere di provare la non imputabilità del ritardo nel reperimento del documento grava sulla parte che chiede la revocazione; la censura che mira a rivalutare l'apprezzamento di merito sull'assolvimento di tale onere non è sindacabile in cassazione se la motivazione è coerente.
Il principio di non contestazione non opera sulla valutazione di idoneità giuridica di un fatto già accertato a fondare la revocazione, ma solo sui fatti storici posti a base della pretesa.
Non è consentito in cassazione sostituire una diversa valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, quando quest'ultima sia sorretta da motivazione logicamente coerente.
Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati la Corte può definire il giudizio in camera di consiglio e applicare le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, richiamando anche l'art. 96 c.p.c.
Nel giudizio definito come manifestamente infondato può essere irrogata una somma in favore della controparte con funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali defatigatori.
È dovuta anche una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla disciplina del procedimento accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata.
È richiamato per escludere una situazione di incompatibilità del giudice della decisione rispetto al consigliere delegato.
Massime di principio
- La revocazione ordinaria per documento decisivo successivamente rinvenuto richiede la prova rigorosa che la mancata produzione tempestiva non dipenda da colpa della parte istante, la quale deve dimostrare di essersi attivata con ogni mezzo ragionevolmente esigibile.
- La valutazione di decisività del documento e di rilevanza delle prove dedotte per dimostrare la non imputabilità del ritardo è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale effettiva.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati a fondamento della domanda o dell'eccezione, non sulla qualificazione giuridica di quei fatti né sulla loro idoneità a integrare i presupposti di una specifica impugnazione straordinaria.
- Se un documento è comunque pervenuto presso lo studio o la sfera organizzativa della parte, la mancata sua conoscenza interna non basta di per sé a configurare forza maggiore, occorrendo provare l'assenza di qualsiasi possibilità di acquisirne tempestivamente il contenuto.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati, la Corte può applicare le sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato, con funzione deterrente rispetto all'uso defatigatorio del processo.
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