Cassazione Civile, Ordinanza n. 13566/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nel quale il lavoratore aveva chiesto in via monitoria il pagamento di varie spettanze retributive e di fine rapporto, sulla base di documentazione paga da lui prodotta. Il decreto ingiuntivo era stato poi revocato in sede di opposizione, con condanna della società a una somma inferiore rispetto a quella inizialmente ingiunta. In appello la società è stata condannata a pagare un importo ulteriore per quattordicesima, ferie e permessi 2013, sulla base di una busta paga prodotta dalla stessa società e non quietanzata. Il lavoratore ha quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di pagamento della differenza di € 110,00 relativa alla retribuzione di luglio 2013, sostenendo che non si trattasse di domanda nuova ma di mera variazione quantitativa del petitum rispetto alla domanda monitoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’unicità del rapporto di lavoro e non la sua pluralità, contestando l’applicazione del principio di non contestazione in relazione al TFR; 3) violazione delle norme sulle spese processuali, censurando la compensazione disposta in appello e la mancata applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per la pretesa riconvenzionale della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la domanda di pagamento del maggiore importo di € 110,00 non fosse una domanda nuova ma una variazione quantitativa della stessa pretesa originaria, fondata sulla medesima causa petendi e sul medesimo rapporto retributivo; ha quindi ravvisato un vizio di omessa pronuncia da parte della Corte d’appello. Sono stati rigettati il secondo e il terzo motivo: sul TFR la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione del principio di non contestazione in ordine alla sussistenza di due rapporti di lavoro distinti, e sulla compensazione delle spese ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sul parziale accoglimento della domanda. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando la società al pagamento di € 110,00 oltre accessori dalla domanda, con compensazione delle spese dell’intero processo per il parziale accoglimento della domanda.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la mancata decisione su una domanda o su un suo capo integra omessa pronuncia.
regola la soccombenza nella liquidazione delle spese, ma non impone una proporzionalità matematica tra accoglimento della domanda e addebito delle spese.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
consente la compensazione delle spese in presenza delle condizioni ritenute dal giudice di merito, nel caso valorizzate come conseguenza del parziale accoglimento della domanda.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
viene richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente sulle spese, ma la Corte esclude il vizio perché la motivazione era chiara ed esaustiva.
la censura sulla responsabilità aggravata è stata rigettata, non ravvisandosi i presupposti per la condanna richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, non può introdurre domande nuove rispetto a quelle proposte con il ricorso monitorio, salvo che l’opponente formuli una domanda riconvenzionale che apra la strada a una eventuale reconventio reconventionis.
- Non integra domanda nuova la richiesta di una maggiore somma che costituisca solo una variazione quantitativa del petitum, quando restino identiche causa petendi e nucleo sostanziale della pretesa e non vengano introdotti nuovi temi di indagine.
- L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su un capo di domanda, anche solo parziale, e tale omissione non è sanata da una implicita statuizione di rigetto.
- Il principio di non contestazione consente di ritenere pacifiche le circostanze di fatto non specificamente contestate dalla parte onerata, e la valutazione del contenuto dell’atto difensivo è rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale deducibile.
- In tema di spese di lite, il giudice può disporre la compensazione anche in caso di accoglimento solo parziale, senza dover rispettare una proporzione aritmetica tra domanda accolta e spese poste a carico della parte soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13475/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13507/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13520/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13525/2023 del 17/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13528/2023 del 17/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →