Cassazione Civile, Ordinanza n. 18470/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, contestando a un'associazione sportiva dilettantistica la mancata sussistenza dei requisiti per essere qualificata ente non commerciale e per fruire del regime fiscale agevolato previsto per le ASD. L'Ufficio aveva inoltre ritenuto imponibili, in capo al legale rappresentante, assegni per oltre centomila euro tratti sul conto dell'associazione e a lui destinati. I giudici di merito avevano respinto sia il ricorso sia l'appello dei contribuenti. In cassazione è stato proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, TUIR: i ricorrenti sostenevano che l'iscrizione al CONI attestasse la natura dilettantistica, che lo statuto avesse data certa per deposito presso la federazione sportiva già nel 2011, che il modello EAS fosse stato trasmesso regolarmente e che fossero presenti i requisiti di democraticità e parità tra gli associati; inoltre, contestavano che l'uso di pagamenti in contanti potesse incidere sulla fruizione del regime agevolato. La Corte ha ritenuto infondate tali censure, valorizzando l'accertamento della CTR secondo cui lo statuto era stato registrato solo nel 2017 con effetto meramente fiscale, non risultava provata la sua effettiva applicazione nel 2011 e mancavano in concreto convocazioni, domande di ammissione, verbali regolari e un rendiconto attendibile; ha inoltre affermato che l'iscrizione al CONI è requisito necessario ma non sufficiente per il beneficio fiscale e non esclude la verifica sostanziale dell'effettivo svolgimento di attività associativa conforme alla legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato all'associazione la fruizione del regime fiscale agevolato e, conseguentemente, aveva avallato l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto il motivo è stato scrutinato come censura di diritto sulla disciplina fiscale delle ASD.
È la norma invocata dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità del regime fiscale agevolato, ma la Corte ne esclude l'erronea applicazione perché difettavano i presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina speciale.
La Corte lo richiama quale fonte dei requisiti statutari e sostanziali delle associazioni sportive dilettantistiche che intendono beneficiare del regime agevolato; l'agevolazione presuppone uno statuto effettivamente esistente nel periodo d'imposta e concretamente attuato secondo i canoni di democraticità e non lucratività.
art. 90, comma 18, l. n. 289/2002
"d) l'assenza di fini di lucro...; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza...; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari...; g) le modalità di scioglimento...; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio..."
Lo statuto deve contenere le clausole tipizzate dalla norma e, soprattutto, la vita associativa deve essere coerente con tali previsioni; non basta una formulazione astratta se mancano, in fatto, convocazioni, ammissioni, rinnovi delle cariche e rendiconti attendibili.
La Corte lo richiama per osservare che il requisito probatorio della data dello statuto può risultare da un qualsiasi atto scritto che renda inequivoco il suo possesso nel periodo d'imposta; tuttavia, nel caso concreto, il timbro di deposito non è stato ritenuto sufficiente a retrodatare la certezza dell'atto.
È menzionata come regime agevolato cui l'associazione aspirava; la Corte ne ammette la fruizione solo ove risultino effettivamente integrati i requisiti richiesti dalla disciplina di settore.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ne dà atto ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per ottenere il regime fiscale agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente un requisito formale, come l'iscrizione al CONI: occorre anche la concreta sussistenza e l'effettiva osservanza dei requisiti statutari e organizzativi richiesti dalla legge.
- La presenza di uno statuto conforme non basta se, in fatto, la vita associativa non risulta improntata a democraticità, uguaglianza tra gli associati, regolare convocazione degli organi e corretta formazione dei verbali e delle deliberazioni.
- La prova della preesistenza dello statuto nel periodo d'imposta può essere data con qualunque documento scritto idoneo, ma la relativa valutazione resta riservata al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- La regolarizzazione fiscale successiva, come il pagamento tardivo dell'imposta di registro, non consente di retrodatare automaticamente al periodo d'imposta la certezza della data dell'atto ai fini dell'accesso al beneficio.
- Il rendiconto economico-finanziario deve essere attendibile e supportato da giustificativi; la mancanza di documentazione per rilevanti prelievi di contante può legittimare il giudizio di inattendibilità e il diniego dell'agevolazione.
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