Cassazione Penale, Ordinanza n. 14157/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in fatto di lieve entità. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione dei fatti e, in particolare, la destinazione della sostanza al commercio illecito, sostenendo che il materiale rinvenuto fosse riferibile a uso personale. Con il secondo motivo ha lamentato contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era stata esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta non fosse tale da escluderne l'applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito e, in ogni caso, ripetitivo di censure già svolte in appello; ha osservato che la Corte territoriale aveva già spiegato perché il quantitativo rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, idoneo al confezionamento di 2081 dosi di marijuana, fosse incompatibile con il mero uso personale. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che la decisione di merito aveva congruamente escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando la reiterazione della condotta e ricordando la non coincidenza strutturale e teleologica tra la fattispecie di lieve entità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la particolare tenuità del fatto. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità richiede la valutazione di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della quantità e qualità della sostanza; può essere riconosciuta anche quando la detenzione non sia compatibile con il solo uso personale, se ricorrono i presupposti di minore gravità.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è distinta dalla lieve entità dello spaccio e richiede la valutazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che vi siano ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito; sono inammissibili le censure che mirano solo a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
- La deduzione di uso personale della sostanza stupefacente può essere superata dalla valutazione del quantitativo rinvenuto e della sua idoneità al confezionamento di dosi, elementi incompatibili con tale destinazione.
- La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto operano su piani diversi e non coincidono: la prima attiene alla minore gravità del fatto tipico, la seconda richiede anche l'assenza di abitualità della condotta e una valutazione complessiva della sua offensività.
- La reiterazione della condotta è elemento ostativo alla concessione dell'art. 131-bis c.p. quando emerga dagli atti o dalla stessa prospettazione difensiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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