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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07648/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale una sentenza di primo grado aveva condannato il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della contribuente, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il difensore ha avviato il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento di tali spese. Nel frattempo, però, il giudice d’appello ha accolto l’appello del Comune contro quella sentenza, riformandola e rimettendo la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione. Il ricorrente ha quindi impugnato in Cassazione la decisione della CTR che aveva rigettato l’ottemperanza, deducendo: (1) violazione degli artt. 101-115 d.lgs. 546/1992 per non avere il giudice dell’ottemperanza considerato che nessuna parte aveva allegato o documentato l’annullamento della sentenza di primo grado; (2) violazione dell’art. 39 d.lgs. 546/1992 per non avere sospeso il giudizio in attesa della definizione del merito dopo la rimessione al primo giudice.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, le sentenze che condannano l’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese in favore del contribuente o del difensore antistatario costituiscono, per quel capo, titolo esecutivo immediatamente azionabile in ottemperanza anche prima del giudicato; tuttavia, nella specie, il giudizio di ottemperanza non poteva essere accolto perché la sentenza posta in esecuzione era stata nel frattempo caducata dal giudice di appello. La sopravvenuta riforma della decisione esecutiva fa venir meno il presupposto dell’ottemperanza e può/dover essere rilevata d’ufficio, senza che rilevi l’assenza di allegazioni delle parti o la proposizione di ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    Le spese processuali in favore del contribuente o del difensore antistatario seguono una disciplina speciale nel processo tributario; per l’amministrazione la riscossione delle spese a suo favore avviene solo dopo il giudicato.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38

    Il pagamento delle somme dovute al contribuente o al difensore antistatario va eseguito entro novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste dalla norma.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39

    La Corte esclude che, una volta caducata la sentenza posta in esecuzione, debba disporsi la sospensione del giudizio di ottemperanza in attesa dell’esito del merito.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59

    La rimessione della causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio comporta la caducazione del titolo esecutivo utilizzato nel giudizio di ottemperanza.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 69, commi 4 e 5

    Le spese liquidate in favore del contribuente o del difensore antistatario sono immediatamente esecutive e possono essere azionate in ottemperanza senza attendere il passaggio in giudicato; la disciplina è diversa da quella delle spese favorevoli all’amministrazione.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    La novella ha esteso al processo tributario il principio di immediata esecutività delle sentenze di condanna alle spese in favore del contribuente, con applicazione dal 10 giugno 2016 per effetto della disciplina transitoria.

  • cod. proc. civ., art. 282

    La Corte richiama il principio generale di provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado, esteso al processo tributario per il capo sulle spese in favore del contribuente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, nella misura prevista dal comma 1-bis.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro di riferimento per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    È richiamato per contrapposizione: in via ordinaria il giudizio di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato, salvo la disciplina speciale delle spese in favore del contribuente.

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Vengono richiamati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 101-115

    Sono evocati dal ricorrente a sostegno della censura di error in procedendo, ma la Corte ritiene infondati i motivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le sentenze che condannano l’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese in favore del contribuente o del difensore antistatario hanno efficacia esecutiva immediata per quel capo e possono essere fatte valere con il giudizio di ottemperanza senza attendere il giudicato.
  • La disciplina delle spese processuali favorevoli all’amministrazione finanziaria è diversa: la riscossione è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza.
  • Se il titolo posto in esecuzione viene caducato da una successiva decisione di merito, viene meno il presupposto del giudizio di ottemperanza e il rigetto può essere pronunciato anche d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalle allegazioni delle parti.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che ha riformato il titolo non impedisce di per sé il rigetto dell’ottemperanza, non essendo giustificata una sospensione del relativo giudizio dopo la caducazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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