Cassazione Civile, Ordinanza n. 10237/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo prezzo di una bilancia di precisione venduta a un professionista. L'ingiunto aveva proposto opposizione deducendo che il bene era affetto da vizi tali da renderlo inservibile e aveva chiesto in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva invece ritenuto provata la tempestiva denuncia dei vizi e, soprattutto, il loro riconoscimento da parte della venditrice sulla base dell'istruttoria svolta, accogliendo la domanda di risoluzione e respingendo quella risarcitoria. In cassazione la società venditrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1495, comma 1, e 2697 c.c., oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata la tempestiva denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta e che il giudice di merito avesse erroneamente spostato l'onere della prova; 2) violazione dell'art. 1495, comma 2, c.c., contestando che vi fosse stato un vero riconoscimento dei vizi, non potendosi attribuire tale effetto all'intervento di un soggetto non qualificabile come tecnico e comunque non provandosi la gratuità dell'intervento o il contenuto della richiesta di assistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura relativa al riconoscimento dei vizi fosse, in realtà, una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e dell'apprezzamento di merito, preclusa in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello secondo cui, una volta accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, viene meno l'onere del compratore di denunciare tempestivamente il difetto ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c.; per ciò stesso è rimasto assorbito il primo motivo sulla tempestività della denuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina il termine di decadenza per la denuncia dei vizi, ma la sua operatività resta assorbita quando sia accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore
se il venditore riconosce i vizi, viene meno l'onere del compratore di denunciare tempestivamente il difetto
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la censura è stata disattesa perché mirava a sollecitare una diversa valutazione delle prove
invocato dalla ricorrente come norma sulla valutazione delle prove, senza che la Corte ravvisasse una reale violazione di legge
invocato dalla ricorrente, ma la doglianza è stata qualificata come critica al giudizio di merito sulle risultanze istruttorie
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'obbligo del compratore di denunciare il vizio entro otto giorni viene meno quando il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio, essendo sufficiente il riconoscimento del difetto materiale, anche senza assunzione di responsabilità.
- La valutazione circa l'avvenuto riconoscimento dei vizi, quando sia fondata su testimonianze e altri elementi istruttori, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente coerente.
- La deduzione in cassazione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura delle risultanze istruttorie; in tali casi la censura è inammissibilmente diretta contro l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- Quando sia definitivamente accertato il riconoscimento dei vizi da parte del venditore, diventa irrilevante stabilire se la denuncia del compratore sia stata o meno tempestiva ai fini dell'art. 1495, comma 1, c.c.
Come è indicizzato
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