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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30705/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento di una società cooperativa per ottenere la declaratoria di inefficacia di due pagamenti, ciascuno di euro 13.000, effettuati da una società debitrice in esecuzione di un accordo transattivo del 26 marzo 2012, concluso per definire un'esposizione debitoria complessiva di euro 256.000. I giudici di merito avevano ritenuto sussistenti i presupposti della revocatoria, inclusa la scientia decoctionis, e avevano escluso che i pagamenti fossero sottratti alla revoca in quanto eseguiti in attuazione di un piano attestato di risanamento. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo: (1) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere la corte considerato in modo erroneo la durata delle trattative tra le parti come indizio grave idoneo a escludere la riconducibilità della transazione al piano attestato; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella convenzione bancaria i cui contenuti erano stati indicati nel piano di risanamento. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi miravano in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado. Poiché il ricorso non indicava e non dimostrava la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato dichiarato inammissibile; il primo motivo è stato ritenuto parimenti diretto a contestare la valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva reso inefficaci, in revocatoria fallimentare, i due pagamenti eseguiti dalla società ricorrente e l'aveva condannata alla restituzione delle somme. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di euro 5.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore del controricorrente, di euro 2.500 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende, nonché all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    richiamato come base della revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti dal debitore in stato di insolvenza.

  • art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

    invocato come causa di esonero per i pagamenti eseguiti in esecuzione di un piano attestato, ma ritenuto non integrato perché mancava un nesso di consequenzialità diretto e immediato tra piano e singolo accordo.

  • art. 2729 c.c.

    la censura non è stata accolta perché tendeva a sovrapporre una diversa lettura degli indizi alla valutazione di merito compiuta dai giudici di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta in concreto diretta a contestare il fatto e la prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, poiché non era stata dimostrata la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio e il procedimento accelerato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    base della proposta di definizione accelerata poi condivisa dal collegio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicati per la condanna della ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata e sanzione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata è conforme alla decisione di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse siano realmente difformi.
  • La "doppia conforme" sussiste anche quando il giudice d'appello aggiunga argomenti ulteriori o precisazioni alla decisione di primo grado, purché il nucleo fattuale e il percorso logico-argomentativo restino i medesimi.
  • Non è ammissibile mascherare sotto la rubrica della violazione di legge o del vizio di motivazione una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove; se la censura investe la ricostruzione fattuale, essa è destinata al rigetto o all'inammissibilità in sede di legittimità.
  • Per escludere l'inefficacia revocatoria di un pagamento in quanto eseguito in attuazione di un piano attestato, non basta la mera compatibilità dell'accordo con il piano: occorre un nesso di consequenzialità diretto e immediato tra il piano di risanamento e il singolo atto esecutivo.
  • In tema di revocatoria fallimentare, la causa di esenzione relativa ai pagamenti eseguiti in esecuzione di un piano attestato va interpretata restrittivamente e non può essere ricondotta a una generica coerenza cronologica o contenutistica tra strumenti negoziali diversi.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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